Cassazione Civile, Ordinanza n. 01005/2026 del 18/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente del personale ATA che chiedeva di accertare il proprio diritto alla prima posizione economica prevista dall'art. 50 del CCNL scuola 2006/2009, con decorrenza dal 1 settembre 2011, e di ottenere il pagamento dei relativi importi annui per gli anni scolastici dal 2012/2013 al 2022/2023. La lavoratrice sosteneva di aver superato il corso di formazione ed essere stata utilmente collocata in graduatoria; il Ministero eccepiva la prescrizione e contestava nel merito il diritto, sostenendo che la sola frequenza e il superamento del corso non bastassero, occorrendo anche la disponibilità delle posizioni economiche e la collocazione utile nella graduatoria finale, oltre alla considerazione della contrattazione integrativa e delle risorse disponibili. In appello la Corte territoriale aveva accolto in parte la domanda, ma il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 50 CCNL e delle norme contrattuali collettive richiamate, per avere la Corte ritenuto sufficiente il solo superamento del corso; violazione dell'art. 47 CCNL e di accordi collegati, assumendo che chi fosse titolare di incarichi ex art. 47 non potesse beneficiare della progressione; omesso esame del fatto decisivo della mancata utile collocazione in graduatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando inammissibile il secondo, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha affermato che, ai fini dell'attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 CCNL scuola, non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione: occorre anche l'utile collocazione nella graduatoria formata secondo i parametri contrattuali e il rispetto della contrattazione integrativa cui la norma rinvia, nonché la verifica della disponibilità delle risorse. Ha inoltre osservato, per completezza, che l'una tantum prevista dal D.L. n. 3/2014 e dal CCNL 7 agosto 2014 spetta solo al personale ATA che già beneficiava, ai soli effetti giuridici, della posizione economica negli anni scolastici indicati. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione non affrontata dalla sentenza impugnata e comunque non specificamente dedotta nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 50 CCNL scuola 29 novembre 2007
"Posizioni economiche del personale ATA"; attribuzione progressiva dopo esito favorevole del corso di formazione al personale utilmente collocato in graduatoria
La posizione economica non matura automaticamente con il solo superamento del corso: serve anche l'utile collocazione in graduatoria e il rispetto del complessivo assetto contrattuale, compresi i rinvii alla contrattazione integrativa e alle risorse disponibili.
art. 48 CCNL scuola 29 novembre 2007
procedura di formazione della graduatoria e richiamo alla contrattazione integrativa
La disciplina della progressione economica rinvia a procedure e atti collettivi che incidono sulla concreta attribuzione del beneficio.
art. 47 CCNL scuola 29 novembre 2007
incarichi incompatibili con l'attribuzione di ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 per talune posizioni economiche
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'incompatibilità tra incarichi già svolti e beneficio economico, ma la censura è dichiarata inammissibile perché estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 62 CCNL 29 novembre 2007
sequenza contrattuale richiamata per la definizione delle posizioni economiche ATA
Costituisce la fonte della sequenza contrattuale che disciplina la materia delle posizioni economiche del personale ATA.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
È il parametro invocato per denunciare l'erronea interpretazione delle norme contrattuali collettive nazionali; non può essere utilizzato per censure relative a contrattazione integrativa non soggetta a conoscenza officiosa.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
Il motivo è accolto nella sostanza perché la Corte territoriale ha trascurato il necessario accertamento dell'utile collocazione in graduatoria alla luce della corretta disciplina contrattuale.
principio di specificità del ricorso
Le censure concernenti la contrattazione integrativa sono inammissibili per difetto di specificità, non essendo state trascritte o localizzate le disposizioni rilevanti.
D.L. n. 3 del 23 gennaio 2014, art. 1-bis
emolumento una tantum per il periodo 1.9.2011-31.8.2014
L'una tantum spetta solo al personale ATA già destinatario, ai soli effetti giuridici, delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale; la posizione economica è dunque presupposto del beneficio.
conversione del D.L. n. 3 del 2014
Richiamata quale fonte di conversione della disciplina sull'una tantum.
D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010
È indicato come contesto normativo che ha preceduto l'introduzione dell'emolumento una tantum.
CCNL 7 agosto 2014
Introduce, in attuazione della normativa di legge, l'una tantum per il personale ATA già destinatario delle posizioni economiche in anni scolastici determinati.
Massime di principio
- In materia di progressioni economiche del personale ATA, il superamento del corso di formazione è condizione necessaria ma non sufficiente: il diritto nasce solo se il dipendente è anche utilmente collocato nella graduatoria finale prevista dalla disciplina collettiva e se ricorrono le ulteriori condizioni dettate dalla contrattazione applicabile.
- Quando il contratto collettivo nazionale rinvia alla contrattazione integrativa per la concreta attuazione della progressione economica, il giudice deve verificare anche tale livello regolativo; le censure che investono la contrattazione integrativa richiedono specificità nell'indicazione e localizzazione delle relative clausole.
- L'assegnazione di posizioni economiche finanziate con risorse predeterminate non è automatica: occorre accertare la disponibilità delle posizioni e il rispetto del contingente e dei criteri di formazione della graduatoria.
- L'emolumento una tantum collegato al blocco stipendiale spetta solo a chi, nei periodi indicati, era già destinatario della posizione economica ai soli effetti giuridici; la posizione economica costituisce quindi il presupposto del diritto all'una tantum.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non dimostrata come già dedotta nei gradi di merito.
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