Cassazione Civile, Ordinanza n. 01006/2026 del 18/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente del personale ATA di ottenere il riconoscimento della prima posizione economica prevista dall'art. 50 del CCNL scuola 2006-2009, con decorrenza dal 1.9.2012, e il pagamento delle differenze retributive conseguenti. La lavoratrice sosteneva di aver frequentato con esito favorevole il corso di formazione e di essere stata collocata utilmente nella graduatoria dei richiedenti; il Ministero eccepiva la prescrizione e negava comunque il diritto, sostenendo che non fosse sufficiente il superamento del corso e che mancasse l'utile collocazione in graduatoria rispetto alle posizioni disponibili, oltre a dedurre che la lavoratrice non rientrasse tra i beneficiari finali e che fosse destinataria di incarichi ex art. 47 CCNL. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto ma limitando gli arretrati per prescrizione. In cassazione il Ministero ha dedotto: (1) violazione dell'art. 50 CCNL 2006-2009 e della disciplina collettiva collegata, sostenendo che il corso di formazione è solo condizione necessaria ma non sufficiente e che occorre anche l'utile collocazione in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili; (2) violazione delle norme che escluderebbero i titolari di incarichi ex art. 47 dal beneficio; (3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata utile collocazione nella graduatoria dei vincitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché verifichi nuovamente se la lavoratrice fosse effettivamente collocata utilmente nella graduatoria formata secondo i criteri contrattuali e se ricorressero anche le ulteriori condizioni richieste dalla disciplina collettiva, inclusa la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa richiamata. La Corte ha precisato che il mero superamento del corso di formazione non basta a fondare il diritto alla prima posizione economica ATA. Ha anche osservato, per completezza, che l'emolumento una tantum introdotto per il blocco stipendiale spetta solo a chi già godeva, negli anni scolastici indicati, delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale.
Norme richiamate
art. 50 CCNL scuola 29 novembre 2007
La posizione economica ATA non deriva automaticamente dal solo esito favorevole del corso di formazione; occorre anche l'utile collocazione in graduatoria secondo i criteri previsti e il rispetto della disciplina contrattuale richiamata, oltre alla disponibilità delle risorse.
art. 48 CCNL scuola 29 novembre 2007
La procedura di attribuzione delle posizioni economiche si svolge con le procedure ivi previste e la disciplina nazionale rinvia alla contrattazione integrativa.
art. 47 CCNL scuola 29 novembre 2007
È richiamato dal Ministero per sostenere l'incompatibilità del beneficio con specifici incarichi, ma il relativo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 62 CCNL scuola 29 novembre 2007
Costituisce il rinvio alla sequenza contrattuale che disciplina l'attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le censure sulla violazione di accordi integrativi non sono ammissibili come violazione di legge, ma solo nei limiti dell'ermeneutica contrattuale e con rispetto del principio di specificità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato proposto come omesso esame di un fatto decisivo relativo alla graduatoria; la Corte lo ha accolto con il primo motivo per la necessità di nuovo esame in fatto da parte del giudice di merito.
art. 366 c.p.c.
Per la contrattazione integrativa occorre specificità delle censure, con indicazione e riproduzione almeno per stralcio delle disposizioni rilevanti.
art. 1-bis D.L. n. 3 del 23 gennaio 2014
Ha introdotto l'emolumento una tantum per il periodo di blocco stipendiale, destinato a chi già beneficiava delle posizioni economiche ATA negli anni scolastici indicati.
artt. 1 e 2 CCNL 7 agosto 2014
Regolano l'una tantum applicativa dell'art. 1-bis D.L. n. 3 del 2014 e la limitano al personale ATA già destinatario, ai soli effetti giuridici, delle posizioni economiche nella sequenza temporale prevista.
D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010
È richiamato come fonte del blocco stipendiale che ha dato origine alla successiva disciplina dell'una tantum.
Massime di principio
- Ai fini dell'attribuzione di una posizione economica prevista dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego, il superamento del corso di formazione può essere solo una condizione necessaria, ma non è sufficiente se la norma richiede anche un'utile collocazione in graduatoria rispetto alle posizioni disponibili.
- Quando la disciplina nazionale rinvia alla contrattazione integrativa, la verifica del diritto non può arrestarsi ai soli elementi formali dell'ammissione al corso e del suo superamento, ma deve comprendere anche i presupposti ulteriori previsti dal sistema contrattuale e la disponibilità delle risorse.
- Le censure di legittimità relative alla violazione di accordi integrativi devono rispettare il principio di specificità del ricorso per cassazione; non è sufficiente evocare l'accordo, ma occorre indicarne il contenuto rilevante e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'emolumento una tantum introdotto per compensare il blocco stipendiale spetta solo al personale che fosse già titolare, almeno ai soli effetti giuridici, della posizione economica presupposta nel periodo normativamente indicato.
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