Cassazione Civile, Ordinanza n. 01002/2026 del 18/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta da più lavoratori contro due Assessorati regionali e l’INPS per ottenere il riconoscimento dell’indennità professionale connessa all’anzianità prevista da clausole del contratto integrativo regionale richiamate in sentenza (artt. 11 del CIRL 2001 e 4 del CIRL 2017), fino al massimo di sedici scatti, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva. Il Tribunale di Palermo, inizialmente adito, aveva declinato la competenza territoriale. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Agrigento, uno degli Assessorati aveva eccepito l’incompetenza territoriale limitatamente alla posizione di una delle attrici, assumendo che costei avesse prestato servizio presso l’ufficio territoriale di Caltanissetta; l’altra amministrazione aveva aderito all’eccezione e i ricorrenti si erano rimessi alla giustizia. Il Tribunale di Agrigento ha quindi sollevato regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c. per la sola posizione della lavoratrice Russotto Nazarena. La Cassazione ha ritenuto, sulla base degli atti e del verbale di udienza, che fosse incontestato il dato del servizio prestato presso Caltanissetta e, conseguentemente, ha affermato la competenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro per quella sola posizione. Per tutte le altre parti, non interessate dalla questione di competenza territoriale, ha disposto la rimessione al Tribunale di Agrigento.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d’ufficio limitatamente alla posizione della lavoratrice per la quale risultava il luogo di lavoro in Caltanissetta, dichiarando competente il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro. Ha inoltre disposto la rimessione delle parti interessate a quel foro, con termine di tre mesi per la riassunzione, mentre per le restanti parti ha rimesso il procedimento al Tribunale di Agrigento, da cui la causa proveniva. La decisione è fondata sul rilievo che la competenza territoriale del giudice del lavoro è inderogabile e va determinata in base ai criteri dell’art. 413 c.p.c., con conseguente ammissibilità del regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c. in presenza di una questione di competenza rilevata dal giudice.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
regolamento di competenza d’ufficio
consente al giudice che rilevi una questione di competenza di sollevare d’ufficio il regolamento davanti alla Corte di cassazione.
art. 413 c.p.c.
individua il criterio di competenza territoriale nel rito del lavoro, applicato alla posizione della lavoratrice sulla base del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.
art. 428 c.p.c.
la competenza territoriale nel processo del lavoro è inderogabile.
art. 11 del CIRL 2001
richiamato come fonte del diritto azionato, relativo all’indennità professionale connessa all’anzianità.
art. 4 del CIRL 2017
richiamato come fonte del diritto azionato, relativo all’indennità professionale connessa all’anzianità.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la competenza territoriale è inderogabile e va individuata secondo i criteri speciali previsti dall’art. 413 c.p.c.; se dagli atti emerge univocamente il luogo di svolgimento della prestazione, il giudice deve attribuire la causa al foro competente corrispondente.
- Il regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile quando il giudice ravvisi un problema di competenza territoriale nel rito del lavoro, dovendo la Corte confermare il foro corretto anche sulla base degli atti telematici del fascicolo di merito.
- Quando una causa cumula posizioni processuali distinte e la questione di competenza riguarda solo una parte o una singola posizione sostanziale, la declaratoria di competenza può essere limitata a quella posizione, con prosecuzione/rimessione delle altre davanti al giudice originariamente investito.
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