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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24525/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso dagli eredi legittimi di un soggetto deceduto per far accertare la non autenticità di due testamenti olografi che, a firma apparente del testatore, designavano Gagliardi Giovannina quale erede universale. La Corte d'appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto falsi i due testamenti. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, anzitutto la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla ritenuta falsità dei testamenti; in secondo luogo ha lamentato che il giudice di merito non avesse considerato circostanze decisive che avrebbero dovuto condurre a diversa conclusione, sostanzialmente contestando l'apprezzamento della consulenza tecnica e delle risultanze istruttorie sul gesto grafico e sul declino psico-fisico del de cuius.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello era effettivamente presente e comprensibile: il giudice di merito aveva valorizzato la consulenza tecnica, rilevando che i testamenti non provenivano dalla stessa mano e che, sulla base di scritture di comparazione nell'arco di 25 anni, non emergeva una compromissione della capacità grafica del testatore. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché non denunciava un omesso esame di fatti decisivi, ma mirava a ottenere una rivalutazione del merito e un diverso apprezzamento delle risultanze peritale e istruttorie, operazione non consentita in cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La censura di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza di merito espone, in modo percepibile e coerente, le ragioni della decisione, anche se la parte non condivide l'apprezzamento compiuto.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza sull'omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze peritali.
  • Il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. in tema di omesso esame richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non il semplice dissenso rispetto alla ricostruzione probatoria del giudice di merito.
  • L'apprezzamento della consulenza tecnica e delle prove comparate, ove sorretto da motivazione non apparente, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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