Sentenza n. 8057/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, a) della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, comunicata il 13 dicembre 2022, recante “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi -”, nella parte in cui obbliga la ricorrente a corrispondere la propria quota di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 1); b) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ora trasposto in sede giurisdizionale presso il Tar Lazio, Roma, Sez. III-Quater, rubricato al numero di R.G. 1068/2023); c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati; nonché, con i motivi aggiunti, per l’annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare a) della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, comunicata il 13 dicembre 2022, recante “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi -”, nella parte in cui obbliga la ricorrente a corrispondere la propria quota di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 1); b) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ora trasposto in sede giurisdizionale presso il Tar Lazio, Roma, Sez. III-Quater, rubricato al numero di R.G. 1068/2023); c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale che pone a carico dell'impresa la quota di ripiano del pay-back sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, nella parte relativa all'obbligo di versamento della quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ha inoltre impugnato, ove occorresse, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli atti connessi. Dal testo della sentenza non risultano esposti nel merito i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito le censure contro il sistema di pay-back e gli atti impugnati. Il Collegio ha rilevato che il versamento del 25% non era sufficiente, da solo, a determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025. Tale effetto presuppone anche l'accertamento del versamento da parte della Regione o della Provincia autonoma, mediante provvedimento pubblicato nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicato alla segreteria del TAR Lazio. Poiché la Regione Abruzzo non aveva depositato alcun provvedimento di accertamento pubblicato sul proprio bollettino, il Collegio ha valorizzato il versamento e la richiesta della ricorrente ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quali elementi idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome ... accertano l'avvenuto versamento ... dell'importo pari alla quota ridotta (25%) ...
La cessazione ex lege della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del pay-back presuppone non solo il versamento della quota ridotta, ma anche l'accertamento regionale o provinciale formalizzato, pubblicato e comunicato al TAR.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
In assenza dei presupposti formali per la cessazione della materia del contendere, il versamento effettuato dalla parte e la sua richiesta processuale possono costituire elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la disciplina legislativa richiamata per il tetto di spesa regionale relativo all'acquisto di dispositivi medici e per le modalità di ripiano del superamento riferito agli anni 2015-2018.
Massime di principio
- Nel giudizio contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del pay-back sui dispositivi medici, il mero versamento della quota ridotta non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere quando la legge subordina tale effetto anche all'adozione, pubblicazione e comunicazione al giudice di un provvedimento regionale o provinciale di accertamento del pagamento.
- Quando mancano i presupposti formali per la cessazione ex lege della materia del contendere, il pagamento dell'importo dovuto, unitamente alla richiesta della parte di non coltivare ulteriormente il giudizio, può essere valutato ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. come fatto univoco indicativo della sopravvenuta carenza di interesse, conducendo alla declaratoria di improcedibilità.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere desunta dal comportamento processuale della parte e da fatti successivi alla proposizione del ricorso, anche quando non ricorrono integralmente le condizioni normative per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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