Cassazione Penale, Sentenza n. 14757/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Appello proposto dall'avv. Tiziano Veltri, deducendo quattro motivi: 1) la Corte d'appello, pur avendo restituito il termine per appellare la sentenza contumaciale, non ha riconosciuto la diminuente prevista per il rito abbreviato richiesta nell'atto di appello; 2) vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 74 DPR 309/1990 quanto alla partecipazione all'associazione a delinquere (contestata come organizzatore, mentre si sarebbe trattato di mero fornitore occasionale, con criticità circa l'uso dei tempi verbali delle intercettazioni); 3) violazione dell'art. 80 DPR 309/1990 e illogicità della motivazione sull'aggravante dell'ingente quantità relativamente ai gr. 3.480 di cocaina sequestrati, senza analisi qualitativa o indicazione del principio attivo; 4) violazione di legge e contraddittorietà sulla identificazione dell'imputato (possibile omonimia nei money transfer del 2003).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo infondati o inammissibili i primi, il secondo e il quarto (ricadenti in valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità). Ha invece accolto il terzo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ingente quantità) perché la Corte di appello non ha adeguatamente provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia prevista dalla giurisprudenza (mancanza di analisi della percentuale di principio attivo o di computo delle dosi ricavabili). Ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sulla sola aggravante e sulla rideterminazione della pena; ha dichiarato irrevocabile l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80, comma 2
L'aggravante dell'"ingente quantità" richiede che il superamento della soglia fissata dalla giurisprudenza sia provato oltre ogni ragionevole dubbio; non è sufficiente il mero dato ponderale quando manchi l'accertamento del principio attivo o del numero di dosi ricavabili.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte di merito ha valutato l'esistenza dell'associazione e il ruolo dell'imputato sulla base delle intercettazioni e degli elementi probatori, valutazione non sindacabile in cassazione salvo vizio di diritto.
La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale (art.175, comma secondo, testo anteriore a L. 28/4/2014 n. 67) consente al soggetto rimesso di chiedere al giudice di appello l'ammissione a un rito alternativo, ma non comporta automaticamente l'accesso al rito abbreviato: per il rito abbreviato è necessaria una manifestazione espressa della volontà dell'imputato ai sensi dell'art.175, comma primo.
Richiamato nel motivo relativo alla restituzione nel termine; le regole procedurali sul contumace e sulla comparizione successiva non comportano automatismi circa l'accesso a riti alternativi.
cod. proc. pen. - art. 493, comma 3
Il consenso difensivo all'acquisizione degli atti d'indagine non equivale alla richiesta del rito abbreviato; sono atti distinti con effetti diversi (il consenso non comporta rinuncia al diritto di difesa probatoria).
cod. proc. pen. - art. 624, comma 2
Permette alla Corte di Cassazione di dichiarare irrevocabile l'accertamento della responsabilità quando annulla la sentenza solo per motivi che non investono la valutazione generale della responsabilità; così è stato dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità dell'imputato.
D.M. 11 aprile 2006 (tabella delle sostanze)
Contiene i valori massimi (in mg) del principio attivo per ogni sostanza che costituiscono i parametri usati per determinare le soglie quantitative; la giurisprudenza utilizza il rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellare per valutare l'aggravante dell'ingente quantità.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite - sent. n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi)
Ha stabilito i criteri per individuare la soglia oltre la quale sussiste l'aggravante dell'ingente quantità, basando la valutazione sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellare; principio ribadito successivamente e ancora valido.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite - sent. n. 14722 del 30/01/2020 (Polito)
Ha confermato la validità dei criteri stabiliti nella pronuncia Biondi anche dopo le modifiche legislative del 2014, ribadendo l'importanza del rapporto tra principio attivo e soglia tabellare per l'aggravante.
D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. L. 16 maggio 2014, n. 79
Riforme legislative richiamate nel testo: le Sezioni Unite hanno precisato che le indicazioni giurisprudenziali precedenti restano riferimenti validi anche dopo la riforma; le modifiche non hanno eliminato la necessità di valutare il principio attivo per l'aggravante.
Massime di principio
- La restituzione nel termine per appellare una sentenza contumaciale non attribuisce automaticamente il diritto al rito abbreviato: la richiesta per essere giudicati con rito abbreviato va formulata espressamente e non si ottiene semplicemente con la restituzione del termine o con il consenso all'acquisizione degli atti.
- L'aggravante dell'"ingente quantità" (art. 80 DPR 309/1990) richiede una valutazione rigorosa del rapporto tra il peso complessivo e la percentuale di principio attivo. Se il quantitativo è vicino alla soglia giurisprudenziale, è necessario un accertamento analitico (analisi chimica o calcolo delle dosi) per provare oltre ogni ragionevole dubbio il superamento della soglia.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove o nella ricostruzione dei fatti: i rilievi che chiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità salvo profili di violazione di legge o vizio motivazionale grave.
- L'identificazione dell'imputato può essere fondata su elementi convergenti (intercettazioni, documentazione di money transfer, riferimenti telefonici a terzi), e per contestarla efficacemente in cassazione occorre dimostrare specifici vizi o l'assenza di qualsiasi fondamento logico nella motivazione che ha portato all'identificazione.
- La Cassazione può annullare parzialmente una sentenza (ad esempio limitatamente a una specifica aggravante) e disporre il rinvio per la sola rivalutazione del punto censurato, dichiarando intanto irrevocabile l'accertamento della responsabilità se le censure non incidono sul complesso dell'impianto probatorio.
- Il giudice di merito, quando applica aggravanti basate su soglie quantitative, deve utilizzare standard di prova adeguati (oltre ogni ragionevole dubbio); la valutazione indiziaria è ammessa ma non può supplire all'assenza di elementi che consentano di ritenere certa la percentuale di principio attivo o il numero di dosi ricavabili.
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