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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45003/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (capo A): contestati prelevamenti bancari per euro 88.000 nel 2012 senza giustificazione e l'omessa tenuta delle scritture contabili dal gennaio 2012 al fallimento. Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi: (1) motivazione apparente sul punto che i prelievi sarebbero stati destinati all'impresa individuale di Dello Russo e che la correlata imputazione fiscale era stata dichiarata estinta; (2) insufficienza della motivazione circa l'idoneità dei fatti a porre in pericolo i creditori, dato che la società sarebbe stata solvente nel 2012; (3) illogicità della decisione sulla bancarotta documentale, poiché Lio' avrebbe ceduto le quote e consegnato la documentazione nel luglio 2014; (4) contraddittorietà rispetto alle dichiarazioni del curatore che riteneva la contabilità, sebbene incompleta, "sufficiente"; (5) motivazione apparente e illogicità circa il dolo per la bancarotta documentale, dato che il mera cambio del commercialista non prova l'intento doloso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello: i prelievi per 88.000 euro non sono stati documentati come destinati a finalità aziendali e sono proseguiti anche dopo il termine dei lavori, non risultando provati pagamenti ai soggetti indicati. Quanto all'elemento oggettivo della bancarotta distrattiva, la Corte ha ricordato che non è richiesta la prova di un danno concreto ai creditori, ma solo dell'esposizione al rischio; non è necessario che l'impresa fosse già insolvente al momento delle distrazioni. Sulla bancarotta documentale la Cassazione ha ritenuto che l'omessa tenuta di scritture, iniziata nel gennaio 2012, e la mancanza di prova di una effettiva consegna della documentazione dopo la presunta cessione delle quote (luglio 2014) giustificano la responsabilità: non occorre che la ricostruzione sia assolutamente impossibile, bastano difficoltà aggravate per gli organi fallimentari. Il dolo generico per l'omessa annotazione è stato ritenuto provato dalla finalità occultativa delle scritture e dalla negazione, da parte del presunto commercialista destinatario, di aver ricevuto la documentazione. Il ricorrente è stato condannato alla refusione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per la ripercussione dei motivi in sede di illustrazione; norma processuale citata quale misura di ricostruzione dei motivi in motivazione

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Richiamato nel quadro fattuale: il reato tributario collegato era stato dichiarato estinto per prescrizione, ma ciò non esclude la valutazione della destinazione dei prelievi ai fini penal- fallimentari

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Applicata alla fattispecie di omissione di tenuta delle scritture: la parziale omissione annotativa integra il reato a titolo di dolo generico quando la coscienza e volontà dell'irregolare tenuta rende difficile o impossibile la ricostruzione patrimoniale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e Sez. 5)

    Richiamati precedenti (Sez. U. n. 22474/2016; Sez. 5 n. 24051/2014 e altri) per i principi secondo cui: non è necessario che la distrazione abbia causalmente determinato il fallimento; è sufficiente il depauperamento e la messa in pericolo dei creditori; e che la banca della documentazione che complica ma non necessariamente rende impossibile la ricostruzione è comunque sanzionabile

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta distrattiva non è necessario dimostrare un danno concreto ai creditori o che l'impresa fosse già insolvente: è sufficiente che le distrazioni abbiano depauperato l'azienda e messo in pericolo la garanzia creditoria
  • La prova che somme sottratte siano state impiegate per finalità aziendali grava sull'imputato: senza documentazione probatoria (fatture, pagamenti ai lavoratori, ecc.) i prelievi non risultano giustificati
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale non serve che la ricostruzione sia assolutamente impossibile; è sufficiente che la tenuta irregolare delle scritture renda l'accertamento più difficile e ostacoli l'azione degli organi fallimentari
  • La cessione delle quote e la presunta consegna della documentazione poco prima del fallimento richiedono prova documentale concreta; le iscrizioni camerali non hanno valore costitutivo e la mera dichiarazione dell'imputato non è sufficiente
  • Il dolo nella bancarotta documentale può essere ravvisato anche come dolo generico: la consapevolezza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la coscienza che ciò renda difficile o impossibile la ricostruzione, integra il requisito soggettivo
  • Il semplice cambio del commercialista non esclude la responsabilità dell'amministratore; occorre prova che la documentazione sia stata effettivamente trasferita e affidata a terzi

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