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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35242/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza perché generica e non specificamente riferita alla motivazione impugnata né ai fatti del processo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 76, comma 4, del codice antimafia, alla pena di quattro mesi di arresto. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che la doglianza si risolveva in una contestazione generica delle argomentazioni dei giudici d’appello, priva di specifiche critiche e di collegamento con i fatti oggetto della condanna.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011

    la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha condannato Salvatore Crescentini in ordine al reato di cui all’art. 76, comma 4, del cod. antimafia, condannandolo alla pena di mesi 4 di arresto.

    La norma è indicata come disposizione incriminatrice per la quale l’imputato è stato condannato; la decisione di cassazione non ne esamina ulteriormente gli elementi costitutivi.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione della sentenza d’appello, senza formulare critiche specifiche e senza collegarle ai fatti oggetto della decisione impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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