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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42838/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per ricettazione di capi di abbigliamento palesemente contraffatti. Il ricorrente deduce: 1) mancata prova della contraffazione (assenza di perizia); 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante lo stato di incensuratezza; 5) vizio nel trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile ma ha accolto parzialmente il quarto motivo. In particolare: 1) il primo motivo è manifestamente infondato perché la contraffazione è stata accertata mediante testimonianza di personale qualificato di polizia giudiziaria, rendendo inutile la perizia; 2) i motivi relativi alle attenuanti generiche e all'ulteriore diminuzione della pena sono generici e inammissibili; 3) la Corte d'appello ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. ritenendo la condotta caratterizzata da abitualità; 4) la mancata e incongrua motivazione della Corte d'appello in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena ha determinato l'annullamento limitato a tale punto e il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina. La condanna e l'affermazione di responsabilità restano irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod.pen.

    La norma è stata ritenuta non applicabile perché la Corte d'appello ha valutato la condotta come caratterizzata da abitualità, escludendo quindi il vantaggio previsto dall'articolo.

  • Principio giurisprudenziale (Sez. 3, Sent. n. 29891/2015)

    La Corte richiama il principio secondo cui la contraffazione può essere accertata anche in via testimoniale da soggetti particolarmente qualificati che riferiscono su fatti dipesi dalla loro specifica e abituale attività; in tali casi non opera il divieto di apprezzamenti personali del giudice sulla testimonianza.

Massime di principio

  • La contraffazione di beni può essere provata mediante testimonianza di personale qualificato (es. polizia giudiziaria o esperti del settore) senza necessità automatica di perizia tecnica, purché la motivazione sia chiara.
  • Motivi di impugnazione generici e privi di specifiche argomentazioni sono spesso dichiarati inammissibili: il ricorso deve indicare con precisione il vizio contestato.
  • L'art. 131-bis cod.pen. (benefici o riduzioni collegati a specifiche condizioni) non si applica se la condotta è ritenuta abituale; la qualificazione di "abitualità" deve risultare motivata.
  • La mancata o incongruente motivazione in ordine alla concessione di benefici (es. sospensione condizionale della pena) può portare alla cassazione limitata del provvedimento e al rinvio per nuovo esame.
  • Una cassazione parziale può lasciare intatta la responsabilità penale e la condanna sostanziale, annullando solo decisioni interlocutorie o sulla concessione di benefici; chi impugna deve focalizzarsi su prove e motivazioni relative ai benefici desiderati.

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