Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08212/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione proponeva che l'ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva annullato la custodia cautelare in carcere per insussistenza del pericolo di fuga e per la conseguente nullità derivante dall'omesso interrogatorio preventivo, non fosse adeguatamente motivata. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale del Riesame avesse omesso di considerare elementi oggettivi (nomadismo e incerta nazionalità e data di nascita, assenza di fissa dimora, mancanza di lavoro e riferimenti territoriali stabili) che indicherebbero concretamente il pericolo di fuga dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione congrua e logica: la misura originaria aveva fondato il pericolo di fuga su un episodio di resistenza a pubblico ufficiale volto a eludere un controllo immediato e non a una scelta di sottrarsi definitivamente; l'indagato aveva indicato un indirizzo di residenza al giudizio direttissimo, smentendo la priva di fissa dimora; la modesta condizione economica escludeva la disponibilità di risorse per finanziare una latitanza; non emergevano elementi concreti di una rete di protezione o di partecipazione a un contesto associativo. La Cassazione ha ricordato il limitato sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni di fatto e di motivazione, che possono essere censurate solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114)

    prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale

    La norma impone l'interrogatorio preventivo prima dell'applicazione di misure cautelari personali salvo le eccezioni tassative di pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione. Nel caso specifico la deroga era stata motivata nella prima ordinanza sulla base del pericolo di fuga, ma il Tribunale del Riesame ha ritenuto che tale pericolo non fosse concretamente dimostrato, con la conseguenza della nullità della misura disposta senza interrogatorio.

  • art. 274, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come fonte delle esigenze cautelari che consentono la deroga all'interrogatorio (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione). La Corte ha valutato che, alla luce degli elementi di fatto, il pericolo di fuga non risultava sussistente.

  • art. 64 e art. 65, cod. proc. pen.

    Indicano le modalità dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari; qui sono richiamate come parametro procedurale che normalmente deve essere rispettato prima di applicare misure personali.

  • art. 407, comma 2, lettera a) e art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Menate dalla norma come ipotesi in cui può sussistere la deroga all'interrogatorio preventivo: reati per i quali può essere prevista la deroga in relazione a specifiche esigenze cautelari (richiami normativi usati per delimitare le eccezioni).

Massime di principio

  • L'interrogatorio preventivo è la regola prima di disporre una misura custodiale; la sua omissione è ammissibile solo nelle eccezioni tassative previste dall'art. 291, comma 1-quater, richiamando art. 274.
  • Per giustificare la deroga all'interrogatorio e l'applicazione della custodia cautelare per pericolo di fuga il pubblico ministero o il giudice devono indicare elementi concreti e specifici che dimostrino la probabilità che l'indagato si sottragga definitivamente al processo o all'esecuzione della pena; valutazioni meramente congetturali o basate su caratteristiche generiche (es. nomadismo, assenza di lavoro) sono insufficienti se non supportate da fatti concreti.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla valutazione del pericolo di fuga e sulla motivazione del giudice del merito è limitato: è censurabile solo la violazione di norme ovvero la mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
  • Indicare un recapito o una residenza al giudizio, l'assenza di risorse economiche per sostenere una latitanza e la mancanza di prove di una rete di protezione possono indebolire l'argomento del rischio di fuga.
  • Chi chiede la custodia cautelare deve documentare fattori oggettivi (per esempi: precedenti specifici di fuga, mezzi economici per sottrarsi, collegamenti organizzati che possono favorire la latitanza) per superare il vaglio del giudice del riesame e il limitato sindacato in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.