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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07158/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da unintimazione di pagamento notificata a una ex socia accomandante, quale coobbligata per un debito tributario della societe0 in accomandita semplice ormai cancellata. La C.T.P. aveva annullato le2intimazione e la C.T.R. aveva confermato, ritenendo che il socio accomandante risponda delle obbligazioni sociali nei limiti della quota e che le2Ufficio non potesse formare un titolo nei suoi confronti, se non nei limiti della quota di liquidazione, peraltro neppure dedotta. Le2Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando la violazione degli artt. 2304, 2312, comma 2, 2313 e 2324 c.c., sostenendo che il beneficium excussionis del socio non impedisce al creditore di munirsi di titolo esecutivo e di procedere agli atti prodromici delle2esecuzione; in materia di crediti tributari, quindi, nulla osta alle2iscrizione a ruolo e agli atti conseguenti, restando ferma la tutela del socio nei termini delle2opponibilite0 della preventiva escussione del patrimonio sociale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso delle2Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la censura secondo cui il creditore tributario puf2 notificare al socio/coobbligato gli atti prodromici alle2esecuzione, mentre la questione del beneficio di preventiva escussione attiene alla fase di reazione del socio e al riparto delle2onere probatorio sulla capienza del patrimonio sociale. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto richiamato, anche sulle spese del giudizio di legittimite0.

Norme richiamate

  • art. 2304 c.c.

    Richiamato per il beneficio di preventiva escussione nelle obbligazioni sociali; la Corte lo legge nel senso che tale beneficio non impedisce al creditore di munirsi di titolo e di compiere atti prodromici alle2esecuzione.

  • art. 2312, comma 2, c.c.

    Richiamato in combinato disposto per la responsabilite0 verso i creditori della societe0 cancellata e per gli effetti della cancellazione rispetto alla soddisfazione del credito.

  • art. 2313 c.c.

    Richiamato per il regime di responsabilite0 del socio accomandante nella societe0 in accomandita semplice.

  • art. 2324 c.c.

    Richiamato nel quadro delle obbligazioni sociali e della responsabilite0 dei soci nella societe0 in accomandita semplice.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel principio delle Sezioni Unite sulla distribuzione delle2onere della prova circa le2insufficienza del patrimonio sociale o la sua capienza, a seconda del tipo societario e della posizione del socio.

Massime di principio

  • Nella riscossione dei tributi dovuti da una societe0 di persone, il creditore puf2 legittimamente notificare al socio gli atti prodromici alle2esecuzione, anche quando operi il beneficio di preventiva escussione.
  • Il beneficio di preventiva escussione non esclude la formazione del titolo o le2iscrizione a ruolo nei confronti del socio/coobbligato; incide piuttosto sulla fase esecutiva e sulla possibilite0 di soddisfazione sul patrimonio sociale.
  • Per le societe0 in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, spetta alle2amministrazione creditrice provare le2insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, salvo che tale insufficienza risulti aliunde in modo certo, ad esempio per la cancellazione della societe0.
  • Se la prova delle2incapienza del patrimonio sociale e8 totale, il ricorso del socio va respinto; se la prova della capienza e8 sufficiente, il ricorso va accolto; se la capienza e8 solo parziale, le2accoglimento avviene nei limiti della capienza provata.
  • Quando la prova sulla capienza o incapienza del patrimonio sociale manca, le2esito dipende dalle2onere probatorio secondo la regola generale delle2art. 2697 c.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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