Cassazione Penale, Sentenza n. 34664/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attivita lavorativa presso la propria azienda commerciale (art. 284, comma 3, cod. proc. pen.) e la richiesta di revoca del divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi (art. 284, comma 2). Il ricorrente denunciatava manifesta illogicita della motivazione e inosservanza degli artt. 299, comma 2; 284 commi 2 e 3; 125, comma 3 cod. proc. pen., sostenendo l'assenza di altre fonti di sostentamento, la episodicita degli interventi trasgressivi e la non attualita delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione del Tribunale per il riesame: il rigetto dell'autorizzazione a lavorare si basa sul difetto di prova dello stato di "assoluta indigenza" del ricorrente, non dimostrato nonostante la titolarita di un'azienda commerciale (con rischio di confondere risorse aziendali e risorse personali). Ha inoltre condiviso la valutazione sulla necessita dei divieti accessori, fondata sulla reiterazione di condotte trasgressive e violazioni delle prescrizioni. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il Tribunale puo disciplinare le modalita di esecuzione degli arresti domiciliari e imporre divieti accessori; per autorizzare l'allontanamento per lavoro e' necessario dimostrare situazione di assoluta indigenza personale in termini di indispensabilita e assolutezza
Rilevato come richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze relative non superassero il filtro di ammissibilita gia' in sede di devoluzione
Richiami normativi relativi ai limiti delle misure cautelari; la Corte ha valorizzato l'analisi del giudice di merito sulla necessita' dei presidi cautelari accessori
Principio di devoluzione: la Corte ha ricordato che la cassazione non puo' esaminare questioni non previamente dedotte in sede di merito
art. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Norme sul gravame in ordine a gravita indiziaria, attualita delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che non erano state previamente prospettate ai giudici di merito
Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso; applicata con condanna a euro 3000
Massime di principio
- La richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per lavoro ai sensi dell'art. 284, comma 3, richiede la dimostrazione di una situazione di assoluta indigenza personale: non e' sufficiente allegare la difficolta economica di una impresa di cui si e' titolari, occorre provare l'imprescindibilita del sostegno personale
- Il giudice di merito puo richiedere criteri di particolare rigore nella valutazione dell'indigenza, senza pero' esigere una prova con valore legale assoluto; resta comunque onere del richiedente fornire elementi concreti
- I divieti accessori (es. divieto di comunicare con non conviventi) possono essere confermati se ricorrono condotte reiterate e trasgressive che indicano inaffidabilita rispetto alle prescrizioni della misura coercitiva
- In cassazione non sono esaminabili questioni o motivi non previamente sollevati davanti ai giudici di merito: la continuita della devoluzione impone che le doglianze siano dedotte nella fase procedimentale precedente
- Sono impugnabili dinanzi al giudice del riesame e alla Corte le sole modifiche o disposizioni che incidono significativamente sul regime di vita del soggetto sottoposto a misura autocustodiale
- L'inammissibilita del ricorso e le doglianze manifestamente infondate possono comportare condanna alle spese e irrogazione della somma alla Cassa delle ammende
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