Cassazione Penale, Ordinanza n. 33301/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile, de plano, il ricorso personale proposto dal condannato contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, per violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. In base all'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso dell'imputato e del condannato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato e non risulta sottoscritto da un difensore abilitato, la Corte ne dichiara l'inammissibilità de plano. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi l'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l'inammissibilità.
il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano
L'inammissibilità derivante dalla proposizione personale del ricorso è dichiarata de plano.
il ricorrente deve essere condannato ... al pagamento delle spese processuali e della somma ... in favore della Cassa delle ammende
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata dalla Corte in favore della Cassa delle ammende, quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto ... da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
La legge ha introdotto, con decorrenza dal 3 agosto 2017, il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi
È richiamata a sostegno della valutazione sulla sussistenza della colpa necessaria per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per i ricorsi per cassazione proposti dall'imputato o dal condannato dopo il 3 agosto 2017, la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione è requisito di ammissibilità; la proposizione personale del ricorso comporta l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla sua proposizione personale può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando la proposizione del ricorso presenti profili di colpa.
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