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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36168/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 14 ottobre 2025, che aveva negato la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria. Ha dedotto due motivi relativi a tale diniego. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure non indicavano gli elementi fattuali che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare, né spiegavano in che modo la pena pecuniaria fosse idonea alla rieducazione del condannato e, soprattutto, a prevenire il pericolo di commissione di altri reati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei due motivi, in quanto non allegavano gli elementi concreti necessari a contestare la valutazione della Corte d'appello sull'idoneità rieducativa e preventiva della pena pecuniaria sostitutiva. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ritenendo che l'inammissibilità fosse dovuta a una causa non imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 58 legge n. 689 del 1981

    omettendo il ricorrente di allegare gli elementi fattuali, la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte territoriale, che rivelino l'idoneità rieducativa della sostituzione della pena detentiva e, soprattutto, come sottolineato dalla Corte territoriale a p. 2 della motivazione, l'idoneità della invocata pena pecuniaria ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati (art. 58 legge n. 689 del 1981)

    La censura contro il diniego della pena pecuniaria sostitutiva deve confrontarsi con la valutazione della sua idoneità rieducativa e della sua capacità di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, indicando gli elementi fattuali pertinenti.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta che il ricorrente sia incorso senza colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo che contesta il diniego di una pena pecuniaria sostitutiva senza indicare gli elementi fattuali che il giudice avrebbe omesso di valutare e senza spiegare l'idoneità della sostituzione rispetto alle finalità rieducative e preventive considerate dalla decisione impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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