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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27173/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 11/03/2024 con cui il Tribunale di Salerno ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 24/02/2024 che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 591 c.p.p.: sostiene che il riesame era stato proposto dal difensore d'ufficio in data 01/03/2024, dopo che l'indagato aveva già nominato un difensore di fiducia (28/02/2024), rendendo così il riesame proposto dal difensore d'ufficio inammissibile; lamenta inoltre la mancata fissazione di una nuova udienza a seguito del riesame proposto dal difensore di fiducia e segnala un errore materiale nel nominativo indicato nell'atto del difensore d'ufficio (indicazione di altro nominativo), poi rettificato.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse e per mancanza di autosufficienti prove documentali dell'effettiva proposizione del riesame da parte del difensore di fiducia. Sul punto dell'interesse, il Collegio ritenne che l'annullamento del rigetto del riesame non avrebbe prodotto un vantaggio concreto per l'imputato, poiché il riesame originario era stato proposto da difensore non più legittimato e l'interessato avrebbe potuto rinunciare al riesame contestato. Inoltre la difesa non ha depositato l'atto di riesame attribuito al difensore di fiducia, rendendo generica la doglianza. Per queste ragioni il ricorso è inammissibile; conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Non risultando dal provvedimento la rimessione in libertà, la Corte dispone gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    La norma regola la legittimazione a proporre impugnazioni; se un difensore d'ufficio deduce un riesame dopo che l'indagato ha già nominato un difensore di fiducia, l'atto del difensore d'ufficio può risultare inammissibile per mancanza di legittimazione.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiede che l'interesse ad impugnare sia attuale e concreto: l'impugnazione è ammissibile solo se la riforma della decisione possa concretamente arrecare un vantaggio immediato all'impugnante.

  • Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj) e Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016 (Attanasio)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la nozione di interesse ad impugnare in termini utilitaristici: interesse negativo (rimozione di uno svantaggio) e positivo (conseguimento di una situazione più vantaggiosa), entrambi necessari e durevoli fino alla decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per le spese del procedimento e prevede sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile, quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti amministrativi da svolgere quando il provvedimento impugnato non determina la rimessione in libertà dell'indagato; la cancelleria deve eseguire gli adempimenti necessari relativi alla custodia e alla comunicazione del provvedimento.

Massime di principio

  • Per proporre un ricorso utile è necessario un interesse attuale e concreto: l'annullamento della decisione impugnata deve poter portare un vantaggio immediato all'impugnante.
  • Se un indagato nomina un difensore di fiducia prima della proposizione di un atto di impugnazione da parte del difensore d'ufficio, l'atto successivo del difensore d'ufficio può essere dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione; il rimedio è l'impugnazione proposta dal difensore effettivamente legittimato.
  • La mancata produzione in cassazione degli atti essenziali invocati (ad es. copia del riesame proposto dal difensore di fiducia) può determinare l'inammissibilità per mancanza di autosufficienza del ricorso.
  • Quando si ritiene che un atto del difensore d'ufficio sia erroneo o intempestivo, è possibile rinunciare all'atto improprio per evitare una pronuncia sfavorevole; in alternativa si deve tempestivamente produrre documentazione probatoria dell'atto valido e chiedere la fissazione dell'udienza al giudice di merito.
  • La Corte può irrogare spese e sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile soprattutto se emergono profili di colpa nella gestione del ricorso; pertanto è opportuno verificare preventivamente la fondatezza e l'interesse concreto prima di proporre impugnazioni.

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