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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07931/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di due crediti: il saldo passivo di un conto corrente e il saldo di un conto anticipi collegato a operazioni di sconto/cessione di crediti. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo, per il conto corrente, che la banca dovesse provare il credito con la documentazione integrale del rapporto e che l'estratto conto non bastasse; per il conto anticipi, aveva escluso il credito perché non risultava provato l'inadempimento dei debitori ceduti e aveva valorizzato la necessità, secondo il decreto, di previa escussione del debitore ceduto. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1832 e 1857 c.c., sostenendo che, avendo prodotto l'intera movimentazione, spettasse al curatore formulare contestazioni specifiche sulle risultanze contabili; 2) violazione dell'art. 1858 c.c. e vizio di motivazione, deducendo che il contratto normativo tra le parti prevedeva il rimborso degli anticipi a semplice richiesta della banca se una o più fatture non fossero state pagate alla scadenza, con esclusione dell'onere di previa escussione del debitore ceduto.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato, quanto al conto corrente, che in presenza di estratti conto integrali prodotti dalla banca e in mancanza di contestazioni specifiche del curatore, il giudice deve prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti, restando fermo che eventuali contestazioni puntuali su singole poste possono imporre ulteriori integrazioni probatorie. Quanto al conto anticipi, ha ritenuto errato il decreto perché ha ricostruito la disciplina dello sconto/pro solvendo in modo non coerente con la fattispecie e con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità: il credito della banca verso il cliente è esigibile solo in presenza dell'inadempimento del debitore ceduto, che costituisce fatto costitutivo del credito e deve essere provato dalla banca, ma non occorre la previa escussione del debitore ceduto se il contratto derogatorio prevede il rimborso a semplice richiesta al mancato pagamento delle fatture. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio a diverso giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 1832 c.c.

    La mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista o, nel fallimento, l'assenza di contestazioni specifiche del curatore, impedisce di negare in blocco le risultanze contabili quando la banca abbia prodotto gli estratti integrali.

  • art. 1857 c.c.

    In tema di conto corrente bancario, se la banca produce gli estratti conto integrali, il curatore deve formulare contestazioni puntuali sulle singole poste; in difetto, il giudice deve prendere atto della ricostruzione del rapporto.

  • art. 1858 c.c.

    Nello sconto bancario ordinario la banca può ottenere la restituzione dell'anticipazione solo a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto; tale inadempimento integra il fatto costitutivo del credito della banca verso il cliente.

  • art. 1859 c.c.

    Il principio dell'esigibilità subordinata all'inadempimento del terzo debitore si applica anche allo sconto di cambiali o assegni.

  • art. 1186 c.c.

    La sentenza di fallimento provoca la scadenza del termine ad esigere, ma non elimina la subordinazione del diritto della banca scontante alla condizione risolutiva dell'inadempimento del debitore ceduto.

  • art. 2704 c.c.

    Il giudice richiama la possibilità di eccepire l'inefficacia della formazione della scrittura per data certa, quale profilo distinto dalla semplice contestazione delle risultanze contabili.

  • art. 2710 c.c.

    L'estratto autentico notarile non è di per sé opponibile al curatore se invocato come prova automatica del credito senza il necessario quadro probatorio del rapporto.

Massime di principio

  • Quando la banca insinua al passivo un credito derivante da conto corrente e deposita gli estratti conto integrali, il curatore deve contestare specificamente singole annotazioni o poste; in mancanza di contestazioni puntuali, il giudice deve valorizzare la ricostruzione storica del rapporto così come documentata.
  • L'onere probatorio della banca, nel credito da saldo negativo di conto corrente, è assolto con la produzione degli estratti completi; ulteriori documenti del sottostante rapporto sono necessari solo se la controparte solleva contestazioni specifiche sulla idoneità rappresentativa di determinate operazioni.
  • Nel contratto di sconto o di anticipazione salvo buon fine, l'esigibilità del credito della banca verso il cliente è subordinata all'inadempimento del debitore ceduto, che costituisce fatto costitutivo della pretesa e deve essere provato dalla banca.
  • La previsione contrattuale che impone il rimborso a semplice richiesta della banca al mancato pagamento delle fatture può derogare alla necessità di previa escussione del debitore ceduto, ma non elimina il nesso tra mancato pagamento/inadempimento del terzo e nascita del diritto restitutorio della banca.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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