Cassazione Penale, Ordinanza n. 31068/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, condannati in primo grado per furto aggravato in concorso, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva ratificato un accordo ex art. 599-bis c.p.p. Uno dei ricorrenti aveva anche depositato una rinuncia al ricorso, ma la Corte ne ha escluso l'efficacia perché l'atto non risultava sottoscritto personalmente dall'interessato né accompagnato da procura speciale del difensore. Quanto ai ricorsi, la Corte ha rilevato che essi erano inammissibili perché diretti a contestare un motivo non consentito, ossia il trattamento sanzionatorio concordato in sede di appello. La difesa pretendeva infatti di mettere in discussione la pena determinata nell'accordo, lamentandone anche il vizio di motivazione; ma, secondo la Corte, il modulo negoziale prescelto in appello preclude la successiva contestazione unilaterale della pena, salvo il caso di illegalità della pena stessa, non dedotto nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. In particolare, ha ritenuto inefficace la rinuncia al ricorso presentata per uno dei due imputati per difetto di procura speciale, e ha escluso che fosse proponibile il ricorso avverso la pena concordata e recepita nella sentenza di appello.
Norme richiamate
la Corte di appello può decidere in camera di consiglio quando le parti concordano sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e rinunciano agli altri motivi; se il concordato riguarda anche la pena, le parti devono indicarla congiuntamente.
richiamato come forma procedurale per la richiesta congiunta in appello nel rito concordato.
consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
richiamato come previgente istituto analogo a quello oggi previsto dall'art. 599-bis c.p.p.
ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.
ha inciso sull'assetto del previgente art. 599, comma 4, c.p.p., poi abrogato.
conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92.
Massime di principio
- Nel rito di appello concordato ex art. 599-bis c.p.p., una volta che il trattamento sanzionatorio sia stato oggetto di accordo tra le parti e recepito dal giudice, esso non può essere unilateralmente rimesso in discussione in cassazione, salvo il caso di illegalità della pena.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la misura della pena concordata nel modulo definitorio prescelto in appello, poiché la parte ha implicitamente rinunciato a contestazioni incompatibili con l'accordo raggiunto.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione per contestare una pena concordata e ratificata dal giudice, quando la doglianza mira sostanzialmente a modificare unilateralmente il negozio processuale già perfezionato.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è inefficace se non è sottoscritta personalmente dalla parte o da un procuratore speciale munito di specifica procura, poiché richiede una manifestazione inequivoca di volontà dell'interessato.
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