Cassazione Penale, Sentenza n. 24303/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della responsabilità penale per pascolo abusivo. Il ricorrente sosteneva di essere stato ritenuto colpevole solo in quanto proprietario degli animali, mentre non era presente al momento dei fatti e la custodia era affidata ad altri (Carcione Vincenzo e Carcione Giancarlo). Inoltre denunciava la violazione dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. 274/2000 per mancata motivazione circa la rilevanza e la tempestività/dimostrazione dell'offerta risarcitoria e il carattere ingiustificato del rifiuto della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Patti per un nuovo giudizio davanti a giudice diverso. Sul piano sostanziale la Corte ha rilevato l'assenza, nelle decisioni di primo e secondo grado, di una indicazione del contributo causale del ricorrente al pascolo abusivo (presenza sui luoghi, attività di custodia, ordini o direttive ai custodi). Ha osservato che la mera proprietà degli animali sarebbe al massimo riconducibile a culpa in vigilando, responsabilità non compatibile con un reato che richiede il dolo. Ha inoltre rilevato l'omessa valutazione della tempestività e dell'integralità dell'offerta risarcitoria ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000. Le spese della parte civile sono lasciate al definitivo.
Norme richiamate
Decreto legislativo 27 luglio 2000, n. 274, articolo 35
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano adeguatamente motivato sulla rilevanza della somma offerta a titolo risarcitorio e sulla tempestività/integralità dell'offerta e sul carattere ingiustificato dell'eventuale rifiuto della persona offesa; tale omissione ha inciso sulla decisione e ha giustificato l'annullamento per mancata valutazione di un elemento rilevante.
Codice penale, articoli 636 e 40
Gli articoli sono stati richiamati in relazione alla qualificazione della responsabilità; la Corte ha sottolineato che il reato contestato richiede il dolo e che la mera proprietà degli animali (che potrebbe integrare al più una culpa in vigilando) non è sufficiente a fondare la responsabilità penale dolosa.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Riferimento procedurale: la trattazione del ricorso è avvenuta secondo le modalità previste da tale disposizione (formalità procedurali adottate nel periodo emergenziale).
Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, Sentenza n. 8640 del 19/05/1972 (R.v. 122818 - 01)
Citata come richiamo dottrinale/giurisprudenziale per distinguere tra responsabilità derivante dalla mera proprietà (culpa in vigilando) e responsabilità penale dolosa; la Corte la utilizza per argomentare che la mera titolarità degli animali non dimostra dolo.
Massime di principio
- La sola proprietà di animali non prova automaticamente la responsabilità penale per fatti che richiedono il dolo; è necessario accertare il contributo causale concreto (presenza, custodia, ordini o direttive).
- Quando il reato richiede il dolo, eventuali inadempienze gestionali del proprietario possono configurare al più una culpa in vigilando (responsabilità civile o amministrativa), non la responsabilità penale dolosa, salvo elementi che dimostrino volontà o consapevolezza.
- In procedimenti che coinvolgono offerte risarcitorie, i giudici devono esplicitamente valutare la tempestività, l'integralità e la rilevanza della somma offerta e motivare sul carattere giustificato o ingiustificato del rifiuto da parte della vittima; la mancanza di tale valutazione può ledere il diritto di difesa e giustificare l'annullamento.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è importante documentare la propria non presenza, deleghe o incarichi a terzi per la custodia, eventuali comunicazioni e prove di offerte risarcitorie (importo, modalità, tempistica) e testimonianze su ruoli e comportamenti dei custodi.
- Se si contesta la responsabilità penale, concentrare la difesa sulla mancanza di elementi probatori del dolo e sull'esistenza di titoli o strumenti che dimostrino controllo delegato o assenza di direzione volontaria dell'illecito.
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