Cassazione Civile, Ordinanza n. 12618/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., di una precedente ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso. Egli ha sostenuto che la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto nel ritenere che, nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., fosse stato trascritto non l'atto introduttivo del giudizio prefallimentare, ma soltanto l'istanza del curatore al giudice delegato per ottenere l'autorizzazione a proporre il ricorso per l'estensione del fallimento. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe stato un valido atto introduttivo del giudizio prefallimentare distinto da tale istanza, con conseguente proposizione del ricorso senza assistenza tecnica e nullità della sentenza dichiarativa del fallimento in estensione. Ha quindi dedotto la nullità della sentenza di fallimento in estensione, richiamando anche il litisconsorzio necessario della causa inscindibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura non integrasse un errore revocatorio, ma una contestazione della valutazione compiuta sulla specificità e autosufficienza dell'eccezione formulata nel precedente giudizio di legittimità. Ha affermato che l'errore di fatto rilevante ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una svista percettiva immediatamente rilevabile, non in un errore di giudizio o di interpretazione degli atti. Poiché nel caso concreto il ricorrente criticava la lettura e la qualificazione della doglianza relativa alla nullità, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore della curatela.
Norme richiamate
rende esperibile la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile, decisiva e non cadente su un punto controverso già deciso; non può riguardare valutazioni o interpretazioni degli atti
richiamato per la memoria depositata nel precedente giudizio di legittimità
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamati dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro processuale della censura
richiamato dalla Corte per evidenziare che la doglianza si traduceva in una critica all'autosufficienza e alla specificità dell'eccezione
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva su un fatto decisivo, immediatamente verificabile dal raffronto tra sentenza e atti di causa; non è configurabile quando la censura investe la valutazione, l'interpretazione o la qualificazione degli atti processuali.
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errori di fatto interni al giudizio di legittimità che abbiano inciso sulla decisione, non per lamentare un preteso erroneo apprezzamento del contenuto dei motivi o delle eccezioni già esaminate.
- Se la doglianza mira in realtà a contestare la genericità, l'autosufficienza o la specificità di un'eccezione o di un motivo di ricorso, essa integra un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio.
- Non sussiste errore revocatorio quando la Corte ha comunque deciso sul punto controverso, anche se non ha esaminato analiticamente tutte le argomentazioni svolte dalla parte.
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