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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46088/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per truffa aggravata (riformando l'assoluzione del Tribunale). Ha denunciato: 1) travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che la condanna si sarebbe basata su documentazione contenuta in un supporto informatico non acquisito agli atti; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non aver osservato il principio della "motivazione rafforzata" nell'annullare l'assoluzione, non avendo la Corte d'appello confutato puntualmente le argomentazioni del primo giudice e non avendo considerato i plurimi indizi favorevoli alla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non confrontato puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; ha osservato che i documenti informatici risultavano comunque utilizzabili (acquisiti in udienza) e che la Corte d'appello aveva fondato la condanna su ulteriori elementi (assenza di coltivazione del fondo dell'azienda, impossibilità oggettiva dell'impiego dichiarato per il numero di giornate, mancanza di tracce nel sopralluogo del 2016). Il secondo motivo è stato ritenuto in parte manifestamente infondato (la Corte di appello ha fornito motivazione rafforzata adeguata) e in parte aspecifico. Per effetto dell'inammissibilità il giudice di legittimità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuti profili di colpa nell'aver proposto ricorso aspecifico, ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Usato come criterio di censura per "travisamento della prova"; la Corte ha richiamato il principio che il motivo in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito e indicare elementi di fatto e di diritto decisivi, altrimenti è aspecifico e inammissibile.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato come norma di riferimento per l'inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità quando il ricorso non confronta le argomentazioni del giudice impugnato.

  • art. 616, c.p.p.

    Fornisce la base per la condanna alle spese del procedimento di cassazione e per l'irrogazione di sanzione alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; indica la procedura applicata nella fase di trattazione della cassazione.

  • Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza di riferimento citata sul principio che il motivo di cassazione deve indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto decisivi, non potendo ignorare la motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici: è necessario confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice impugnato indicando perché quelle argomentazioni sono errate e quali elementi, se valutati correttamente, avrebbero mutato la decisione.
  • La mancata specificazione del nesso tra le censure e il percorso argomentativo del giudice di merito determina l'inammissibilità per aspecificità (art. 591 e art. 606 c.p.p.).
  • La Corte d'appello, nel riformare un'assoluzione, è tenuta a una "motivazione rafforzata"; tuttavia, se offre una logica congrua e specifica rispetto agli elementi probatori (anche esaminando elementi non valutati dal primo giudice), la sua decisione è conforme ai requisiti di legittimità.
  • L'acquisizione o meno di supporti informatici deve essere chiarita nel processo: contestazioni sulla disponibilità di documenti digitali possono essere ininfluenti se la Corte di merito basa la decisione su altri elementi probatori adeguati.
  • Chi propone ricorso senza adeguata specificità o con profili di colpa può essere condannato alle spese e a sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende); questo implica dovere di valutare preliminarmente la fondatezza e la formulazione delle censure prima di proporre ricorso.

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