Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8070/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rettificato i classamenti proposti con procedura DOCFA dalla società per diversi immobili del centro intermodale e dello scalo merci di Lugo. Secondo la ricostruzione della CTR, nel 2002 l’Ufficio e la società avevano concordato di censire in categoria E/9 le aree scoperte destinate alla movimentazione dei vagoni, alla movimentazione e allo stoccaggio provvisorio delle merci e l’area dei binari con le fasce di rispetto, mentre il fabbricato era da censire in categoria D/8; tale criterio era stato seguito nelle successive denunce e variazioni catastali. La CTR di Bologna, con sentenza n. 2926/2016 depositata il 14 novembre 2016, aveva confermato la decisione della CTP di Ravenna che aveva accolto il ricorso della società contro gli avvisi, rilevando che l’Amministrazione non aveva spiegato le ragioni del mutamento di classificazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su argomenti non dedotti dalla contribuente; con il secondo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la rettifica riguardava la DOCFA del 7 dicembre 2009, rettificata in D/8 il 26 novembre 2010 in applicazione del D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 40, come modificato dalla L. n. 286/2006, e non la DOCFA del 13 luglio 2006; con il terzo ha denunciato violazione e falsa applicazione della medesima disposizione, sostenendo che le aree in questione non rientravano nella categoria E/9 e che la rettifica discendeva direttamente dalla legge, non da una revisione di una precedente determinazione dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la CTR aveva deciso sulla carenza di motivazione degli avvisi, questione già proposta dalla società nel ricorso introduttivo e riproposta in appello; il riferimento alla precedente classificazione concordata serviva a evidenziare la mancata indicazione delle ragioni del mutamento, senza attribuire all’accordo efficacia preclusiva di una diversa classificazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza: il ricorso non riportava né produceva l’avviso impugnato e non trascriveva i passaggi di motivazione asseritamente pretermessi, impedendo alla Corte di verificare la censura. La Corte ha inoltre osservato che, anche sulla base degli elementi esposti nel ricorso, l’insufficiente motivazione sulle ragioni del classamento in D/8 permaneva e che non era stata proposta una specifica censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sulle norme che disciplinano la motivazione degli avvisi catastali. Il terzo motivo, relativo al corretto classamento, è rimasto assorbito, poiché la questione avrebbe potuto essere esaminata solo se gli avvisi non fossero stati ritenuti affetti da vizio di motivazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato l’Agenzia delle Entrate a pagare alla controricorrente le spese di legittimità, liquidate in euro 6.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non c’è stata dunque extrapetizione nè violazione dell’art. 112 cit.; neppure occorreva appello incidentale della società la quale, come ammesso dall’agenzia (ric pag.10), aveva comunque “riproposto” in appello il motivo di carenza di motivazione degli avvisi.

    Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice d’appello che conferma la decisione sulla carenza di motivazione degli avvisi quando tale questione era stata introdotta nel ricorso originario e riproposta in appello; non è necessario un appello incidentale per ottenere l’esame del motivo già accolto in primo grado.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, o trascrivendone e riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

    Il ricorso per cassazione deve contenere autonomamente un’esposizione dei fatti e una specifica articolazione della censura. Quando si contesta l’omessa o erronea valutazione di un atto o documento, il ricorrente deve indicarne con precisione il contenuto e la collocazione processuale, oppure trascriverlo o riassumerlo nel ricorso; la carenza di tali indicazioni comporta l’inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    In particolare poi, il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

    La censura relativa alla valutazione di un documento richiede sia la sua produzione o l’esatta indicazione della sua collocazione nei fascicoli processuali, sia l’indicazione del suo contenuto nel ricorso. L’omissione anche di uno solo di questi adempimenti rende inammissibile il motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Neppure, infine, è stata in ricorso dedotta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – censura di violazione e falsa applicazione delle norme che presiedono alla motivazione degli avvisi di accertamento in materia catastale, così da evidenziare come la doglianza in esame non sia nemmeno del tutto attinente alla decisione censurata.

    La contestazione della motivazione di un avviso catastale sul piano della violazione di legge deve essere formulata come specifica censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; in mancanza, la doglianza può risultare non pertinente rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Ad ogni buon conto, dagli stessi elementi comunque desumibili dal ricorso va escluso che ci sia stato omesso esame o travisamento del fatto, posto che la ctr ha affermato la insufficiente motivazione dell’avviso sulle ragioni del classamento D8; e tale insufficiente motivazione permarrebbe quand’anche, come sostiene l’Agenzia, non si fosse trattato di un accordo vero e proprio, ma della (riconosciuta) validazione di diversa Docfa nel 2006.

    Non sussiste il vizio di omesso esame del fatto decisivo quando il fatto invocato non incide sulla ratio della decisione: nel caso esaminato, anche la diversa ricostruzione della precedente classificazione non superava la rilevata insufficienza della motivazione dell’avviso sulle ragioni del classamento.

Massime di principio

  • Il giudice d’appello non incorre in ultrapetizione quando fonda la decisione sulla carenza di motivazione dell’atto impositivo, se tale vizio era stato dedotto nel ricorso introduttivo e riproposto in appello; non occorre un appello incidentale per ottenere il riesame di una ragione già accolta in primo grado.
  • Il ricorso per cassazione deve esporre in modo autonomo e specifico i fatti processuali e il contenuto delle censure; tali requisiti non possono essere integrati mediante il rinvio ad altri atti del processo.
  • Chi deduce in cassazione l’omessa o erronea valutazione di un documento deve indicarne il contenuto e produrlo, oppure indicare con precisione dove e quando sia stato depositato; l’inosservanza anche di uno solo di questi oneri comporta l’inammissibilità della censura.
  • Quando si censura la motivazione di un avviso di accertamento catastale, il ricorso per cassazione deve riportare i passi dell’avviso asseritamente interpretati in modo errato o pretermessi, così da consentire alla Corte di verificare la doglianza sulla base del ricorso.
  • La contestazione dell’omesso esame di un fatto non è decisiva se, anche accogliendo la ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente, resta intatta la ratio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.