Cassazione Civile, Ordinanza n. 22379/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore postale)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte dell'operatore postale, di un assegno non trasferibile intestato alla società assicurativa a persona diversa dal beneficiario legittimo. L'assegno era stato spedito con posta ordinaria; dopo la denuncia del disguido, la beneficiaria aveva dovuto corrispondere nuovamente la somma dovuta e aveva agito per il risarcimento del danno. I giudici di merito avevano ritenuto responsabile esclusivamente l'operatore postale, affermando che il pagamento a soggetto diverso dal prenditore integrasse responsabilità per il solo fatto del pagamento e che la spedizione a mezzo posta ordinaria non interrompesse il nesso causale. Nel ricorso per cassazione la società postale ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 del r.d. n. 1736/1933, perché la responsabilità sarebbe stata affermata anche se il presentatore aveva esibito un documento con gli stessi dati anagrafici del beneficiario; 2) violazione degli artt. 1176, comma 2, e 1992 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto insufficiente il controllo sull'identità del prenditore; 3) violazione dell'art. 83 del d.P.R. n. 156/1973, del d.m. 26 febbraio 2004 e dell'art. 1227, comma 1, c.c., per non avere considerato il concorso di colpa della beneficiaria nella spedizione dell'assegno per posta ordinaria.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto erronea l'impostazione della Corte territoriale, che aveva escluso in radice la prova liberatoria e aveva attribuito all'operatore postale una responsabilità esclusiva. La Corte ha invece richiamato il principio secondo cui, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, il soggetto chiamato a rispondere può provare di avere agito con la diligenza richiesta e va comunque valutato l'eventuale concorso di colpa del creditore che abbia spedito il titolo a mezzo posta ordinaria. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare sia la diligenza nell'identificazione del presentatore sia l'eventuale concorso colposo della danneggiata nella spedizione del titolo.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
La banca negoziatrice, e per equiparazione anche il soggetto che paghi l'assegno, può andare esente da responsabilità se prova che l'inadempimento non le è imputabile e di avere assolto l'obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza richiesta nell'identificazione del presentatore è quella qualificata del buon professionista/operatore del settore; il suo rispetto può costituire prova liberatoria.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione di negligenza nel controllo dell'identità del prenditore.
art. 83 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
È richiamato in relazione alle modalità di spedizione e alla possibile incidenza causale della scelta della posta ordinaria.
d.m. 26 febbraio 2004
È richiamato insieme alla disciplina postale sulla spedizione del titolo.
Va valutato il concorso di colpa del creditore/danneggiato per avere spedito l'assegno a mezzo posta ordinaria, quale condotta che può concorrere alla produzione del danno.
La Corte censura l'idea che il pagamento a soggetto diverso comporti una responsabilità automatica senza possibilità di prova liberatoria.
Massime di principio
- Nel pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario, il soggetto che ha eseguito il pagamento non risponde automaticamente per il solo fatto dell'erroneo pagamento, ma può andare esente da responsabilità dimostrando di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta e che l'inadempimento non gli è imputabile.
- La spedizione di un assegno a mezzo posta ordinaria può costituire condotta colposa del creditore e deve essere valutata ai fini del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., anche quando il titolo sia poi sottratto e riscosso da terzi non legittimati.
- In tema di assegni non trasferibili, il giudice di merito non può escludere in astratto la prova liberatoria del soggetto che ha pagato il titolo né affermarne la responsabilità esclusiva senza verificare in concreto la diligenza impiegata nell'identificazione del presentatore.
- Quando il danno derivi dalla combinazione tra spedizione del titolo con modalità rischiosa e pagamento indebito a terzo, occorre accertare il nesso causale e l'eventuale concorso di colpa di entrambe le condotte nella produzione del pregiudizio.
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