Cassazione Penale, Sentenza n. 23585/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorso deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sostenendo che non vi fossero elementi significativi della permanenza dell'indagato nel sodalizio mafioso dopo la precedente condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica dei vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, senza ri-valutare il merito degli elementi indizianti. Il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi: precedente condanna definitiva per associazione mafiosa, elementi investigativi che indicano la ripresa dei rapporti con la famiglia mafiosa dopo il rilascio (intercettazioni, appostamenti, partecipazione a riunione mafiosa) e conversazioni che evidenziavano ruolo di riferimento e discussioni su assetti territoriali. Inoltre, in presenza del delitto di associazione di tipo mafioso, opera la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. circa l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, non superata nel caso di specie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 273 disp. att. cod. proc. pen.
La nozione di 'gravi indizi di colpevolezza' per la misura cautelare richiede una qualificata probabilità di responsabilità, diversa e meno stringente rispetto agli 'indizi' necessari per la decisione di merito ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; la Cassazione verifica la coerenza e la logicità della motivazione che afferma la loro sussistenza.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama il criterio più rigoroso degli indizi per la prova finale (fatti certi, gravi, precisi e concordanti). La sentenza distingue questo standard da quello applicabile per l'adozione di misure cautelari.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede, per gli indagati del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione: relativa in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari e assoluta circa l'adeguatezza della custodia in carcere come misura idonea a contenerle, superabile solo per specifiche ragioni (es. cura di figli minori di sei anni o malattia incompatibile con la detenzione). La Corte ha applicato questo principio per ritenere legittima la custodia.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla sentenza (indicata per l'inoltro degli atti alla cancelleria); la Cassazione ordina l'esecuzione di tali adempimenti.
Giurisprudenza consolidata (massima citata nella motivazione)
«in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione...»
La Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari: può esaminare solo la correttezza logico-argomentativa della motivazione e non riconsiderare il merito probatorio o la valutazione degli indizi.
Massime di principio
- In impugnazioni di provvedimenti cautelari presso la Corte di Cassazione il controllo è limitato alla verifica della correttezza, completezza e logicità della motivazione: non si può chiedere alla Cassazione di riesaminare ex novo il materiale probatorio o riformare la valutazione degli indizi.
- Per i reati di tipo mafioso, la legge prevede una presunzione a favore dell'adozione della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); il difensore può superarla solo dimostrando circostanze concrete e specifiche (es. cure di minori sotto i sei anni, gravi condizioni di salute incompatibili con la detenzione).
- Una precedente condanna per associazione mafiosa unita a elementi successivi (intercettazioni, appostamenti, partecipazione a riunioni) che mostrano riannodamento dei rapporti può costituire 'grave indizio' di perseveranza nel sodalizio e giustificare la misura cautelare.
- La difesa, per incidere sull'orientamento del giudice di legittimità, deve proporre censure specifiche e circostanziate che dimostrino aporie logiche, omissioni o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito; contestazioni generiche sono inidonee.
- Per ridurre il rischio di custodia cautelare in casi analoghi, è strategico produrre prove che attestino un effettivo ed apprezzabile distacco dal sodalizio (es. testimonianze, documentazione di attività lecite sostanziali, elemente ostativi alla partecipazione) o circostanze personali rilevanti previste dalla norma.
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