Cassazione Penale, Ordinanza n. 02356/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un imputato che, in appello, aveva rinunciato ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità in funzione di un accordo con la parte pubblica sulla determinazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione censurando la mancata decisione di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che il motivo è generico e soprattutto non deducibile, perché estraneo ai motivi proponibili contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., essendo stata la cognizione del giudice di secondo grado limitata dalla rinuncia ai motivi e dall'accordo sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto non deducibile il motivo relativo al proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità nell'ambito dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., circoscrivendo così il potere decisorio del giudice dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano
consente la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso quando il motivo è non deducibile o comunque manifestamente incompatibile con il devolutum.
mancata decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
il motivo volto a ottenere il proscioglimento ex art. 129 non è deducibile in cassazione quando il giudizio di appello sia stato definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. dopo rinuncia ai motivi sulla responsabilità.
l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione, proposti in appello in punto di responsabilità in funzione dell'accordo sulla pena
il potere dispositivo della parte limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto... la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e... della somma... in favore della cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando l'imputato definisce l'appello con un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità, i motivi successivamente proposti in cassazione che mirano a contestare il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili perché esulano dal perimetro della cognizione residua.
- Il potere dispositivo esercitato dalla parte nel rito ex art. 599-bis c.p.p. non limita soltanto il giudice di appello, ma produce un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità.
- La rinuncia ai motivi di impugnazione in funzione dell'accordo sulla pena comporta una preclusione sostanziale assimilabile, quanto agli effetti, alla rinuncia all'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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