Cassazione Penale, Sentenza n. 25778/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/09/2024 che confermava la condanna per concorso in estorsione aggravata (artt. 110, 629 in relazione all'art. 628, commi 1 e 3 n. 1) e dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La difesa articolava quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'integrazione degli elementi dell'estorsione nella condotta del ricorrente e mancata valutazione di prova decisiva (sosteneva che il ricorrente era presente solo in due episodi, senza minacce né richieste estorsive, e che le dichiarazioni liberatorie del fratello erano state ignorate); 2) mancato riconoscimento dell'attenuante della minima importanza ai sensi dell'art. 114 cod. pen., essendo il ruolo del ricorrente - secondo la difesa - occasionale e defilato; 3) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (sia nella forma dell'agevolazione dell'associazione che nel metodo mafioso), contestando l'assenza di consapevolezza dell'agevolazione e la non esteriorizzazione del metodo mafioso; 4) negato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), con rilievi sul positivo comportamento processuale e confronto con il trattamento sanzionatorio dei coimputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi del ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancata integrazione dell'estorsione da parte del ricorrente: la sentenza di merito, valutando l'unitarietà del fatto collettivo e la presenza del ricorrente in momenti chiave (presentazione del clan alla vittima e sollecito del pagamento), ha correttamente ravvisato il concorso di persone anche per contributi non minacciosi ma rilevanti causalmente. Il dedotto travisamento per omissione è stato dichiarato inammissibile perché non adeguatamente dedotto in appello. Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato l'esclusione dell'attenuante della minima partecipazione, richiamando la regola per i reati aggravati dalla pluralità di persone (art. 629 e correlati), principio consolidato dalla giurisprudenza. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha condiviso la valutazione che gli elementi probatori (terminologia evocativa, modalità delle richieste, contesto territoriale, dichiarazioni della vittima, audio e video) consentono di ritenere l'esistenza del metodo e dell'aggravante, nonché la conoscenza o la colposa ignoranza da parte del ricorrente. Il quarto motivo è stato respinto per inammissibilità/parziale infondatezza: la Corte ha osservato che molte affermazioni della difesa non erano state specificamente dedotte in appello e che la valutazione sulla prevalenza delle attenuanti può tenere conto del comportamento processuale non collaborativo; inoltre la differenza di pena rispetto ai coimputati non costituisce di per sé vizio, essendo diverso rito e valutazione.
Norme richiamate
Rilevanza del concorso di persone nel reato: qualunque contributo esteriore idoneo a fornire un apporto causalmente rilevante può integrare il concorso, purché emerga l'unitarietà dell'evento collettivo.
Norma che disciplina l'estorsione aggravata; richiamata per la configurazione dell'aggravante quando il fatto è commesso da più persone riunite, con conseguente esclusione dell'attenuante della minima partecipazione.
Norma base sull'estorsione; richiamata nei commi pertinenti (1 e 3 n.1) per i profili tipici del reato e per la rilevanza dell'aggravante per pluralità di persone.
Aggravante legata al metodo mafioso/agevolazione di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che elementi quali la terminologia evocativa, il contesto territoriale, la perentorietà e la ripetizione delle richieste possono essere sufficienti a rilevare il metodo intimidatorio e la riconducibilità a contesti associativi; è richiesta conoscenza o almeno ignoranza colposa della rilevanza associativa del destinatario del contributo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio formale: i motivi in cassazione sono stati enunciati nei limiti previsti da questa disposizione.
Prevede l'attenuante per la minima partecipazione al reato pluripersonale; la Corte ha ricordato che tale attenuante è esclusa se la legge speciale (es. aggravante per più persone riunite nell'estorsione) dispone diversamente.
Richiamato per il principio che le norme speciali prevalgono sulla regola generale, giustificando l'esclusione dell'attenuante della minima partecipazione quando la norma speciale lo impedisca.
Riferimento alla colpa come possibile appiglio per ritenere che il soggetto abbia ignorato per colpa circostanze rilevanti (es. la vicinanza ad ambienti mafiosi).
Disciplina la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il giudice di merito può non riconoscere la prevalenza in presenza di elementi di disvalore e tenendo conto del comportamento processuale.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente: il vizio di motivazione per omissione (travisamento) è deducibile se l'elemento probatorio era presente e specificamente dedotto in appello; in mancanza la censura è inammissibile.
Rilevanza delle dichiarazioni e del comportamento processuale ai fini della determinazione delle circostanze attenuanti/agggravanti: la Corte ricorda che il diritto di difesa non impedisce che il giudice valuti il comportamento processuale ai fini circostanziali.
Massime di principio
- In caso di concorso di persone nel reato, non è necessario che tutti i concorrentI abbiano svolto la condotta tipica: qualsiasi apporto esteriore causalmente rilevante in una fase di ideazione, organizzazione o esecuzione può integrare il concorso.
- La valutazione dell'unitarietà del fatto collettivo impone di considerare la vicenda nel suo complesso, evitando letture parcellizzate degli episodi che possano sminuirne il movente e la finalità comune.
- L'attenuante della minima partecipazione (art. 114) è esclusa quando la legge speciale prevede un'aggravante basata sulla pluralità dei concorrenti (es. estorsione da più persone riunite); occorre verificare se la norma speciale opera riserva.
- Per l'applicazione dell'aggravante di metodo/agevolazione mafiosa è rilevante non solo la partecipazione diretta all'associazione, ma anche l'uso di modalità che evocano una struttura delinquenziale (terminologia, contesto territoriale, perentorietà delle richieste, ripetizione) e la consapevolezza o la colposa ignoranza del ruolo del beneficiario.
- Le omissioni di valutazione di elementi probatori sono deducibili in cassazione solo se tali elementi sono stati acquisiti in dibattimento e specificamente dedotti e confutati nell'atto di appello; altrimenti la censura è inammissibile.
- Il comportamento processuale dell'imputato (es. mancata collaborazione, versioni non credute) può influenzare la valutazione delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena; non può però sostituire motivazioni tecnicamente rilevanti se non adeguatamente argomentato.
- Differenze di trattamento sanzionatorio tra coimputati non sono automaticamente viziose quando derivino da diversi ruoli, riti o valutazioni di merito; il confronto deve tenere conto del diverso contesto procedurale e delle specifiche risultanze probatorie.
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