Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25778/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/09/2024 che confermava la condanna per concorso in estorsione aggravata (artt. 110, 629 in relazione all'art. 628, commi 1 e 3 n. 1) e dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La difesa articolava quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'integrazione degli elementi dell'estorsione nella condotta del ricorrente e mancata valutazione di prova decisiva (sosteneva che il ricorrente era presente solo in due episodi, senza minacce né richieste estorsive, e che le dichiarazioni liberatorie del fratello erano state ignorate); 2) mancato riconoscimento dell'attenuante della minima importanza ai sensi dell'art. 114 cod. pen., essendo il ruolo del ricorrente - secondo la difesa - occasionale e defilato; 3) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (sia nella forma dell'agevolazione dell'associazione che nel metodo mafioso), contestando l'assenza di consapevolezza dell'agevolazione e la non esteriorizzazione del metodo mafioso; 4) negato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), con rilievi sul positivo comportamento processuale e confronto con il trattamento sanzionatorio dei coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i motivi del ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancata integrazione dell'estorsione da parte del ricorrente: la sentenza di merito, valutando l'unitarietà del fatto collettivo e la presenza del ricorrente in momenti chiave (presentazione del clan alla vittima e sollecito del pagamento), ha correttamente ravvisato il concorso di persone anche per contributi non minacciosi ma rilevanti causalmente. Il dedotto travisamento per omissione è stato dichiarato inammissibile perché non adeguatamente dedotto in appello. Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato l'esclusione dell'attenuante della minima partecipazione, richiamando la regola per i reati aggravati dalla pluralità di persone (art. 629 e correlati), principio consolidato dalla giurisprudenza. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha condiviso la valutazione che gli elementi probatori (terminologia evocativa, modalità delle richieste, contesto territoriale, dichiarazioni della vittima, audio e video) consentono di ritenere l'esistenza del metodo e dell'aggravante, nonché la conoscenza o la colposa ignoranza da parte del ricorrente. Il quarto motivo è stato respinto per inammissibilità/parziale infondatezza: la Corte ha osservato che molte affermazioni della difesa non erano state specificamente dedotte in appello e che la valutazione sulla prevalenza delle attenuanti può tenere conto del comportamento processuale non collaborativo; inoltre la differenza di pena rispetto ai coimputati non costituisce di per sé vizio, essendo diverso rito e valutazione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevanza del concorso di persone nel reato: qualunque contributo esteriore idoneo a fornire un apporto causalmente rilevante può integrare il concorso, purché emerga l'unitarietà dell'evento collettivo.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina l'estorsione aggravata; richiamata per la configurazione dell'aggravante quando il fatto è commesso da più persone riunite, con conseguente esclusione dell'attenuante della minima partecipazione.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma base sull'estorsione; richiamata nei commi pertinenti (1 e 3 n.1) per i profili tipici del reato e per la rilevanza dell'aggravante per pluralità di persone.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante legata al metodo mafioso/agevolazione di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che elementi quali la terminologia evocativa, il contesto territoriale, la perentorietà e la ripetizione delle richieste possono essere sufficienti a rilevare il metodo intimidatorio e la riconducibilità a contesti associativi; è richiesta conoscenza o almeno ignoranza colposa della rilevanza associativa del destinatario del contributo.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Rinvio formale: i motivi in cassazione sono stati enunciati nei limiti previsti da questa disposizione.

  • art. 114 cod. pen.

    Prevede l'attenuante per la minima partecipazione al reato pluripersonale; la Corte ha ricordato che tale attenuante è esclusa se la legge speciale (es. aggravante per più persone riunite nell'estorsione) dispone diversamente.

  • art. 112 cod. pen.

    Richiamato per il principio che le norme speciali prevalgono sulla regola generale, giustificando l'esclusione dell'attenuante della minima partecipazione quando la norma speciale lo impedisca.

  • art. 59, comma 2 cod. pen.

    Riferimento alla colpa come possibile appiglio per ritenere che il soggetto abbia ignorato per colpa circostanze rilevanti (es. la vicinanza ad ambienti mafiosi).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il giudice di merito può non riconoscere la prevalenza in presenza di elementi di disvalore e tenendo conto del comportamento processuale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente: il vizio di motivazione per omissione (travisamento) è deducibile se l'elemento probatorio era presente e specificamente dedotto in appello; in mancanza la censura è inammissibile.

  • art. 133 cod. pen.

    Rilevanza delle dichiarazioni e del comportamento processuale ai fini della determinazione delle circostanze attenuanti/agggravanti: la Corte ricorda che il diritto di difesa non impedisce che il giudice valuti il comportamento processuale ai fini circostanziali.

Massime di principio

  • In caso di concorso di persone nel reato, non è necessario che tutti i concorrentI abbiano svolto la condotta tipica: qualsiasi apporto esteriore causalmente rilevante in una fase di ideazione, organizzazione o esecuzione può integrare il concorso.
  • La valutazione dell'unitarietà del fatto collettivo impone di considerare la vicenda nel suo complesso, evitando letture parcellizzate degli episodi che possano sminuirne il movente e la finalità comune.
  • L'attenuante della minima partecipazione (art. 114) è esclusa quando la legge speciale prevede un'aggravante basata sulla pluralità dei concorrenti (es. estorsione da più persone riunite); occorre verificare se la norma speciale opera riserva.
  • Per l'applicazione dell'aggravante di metodo/agevolazione mafiosa è rilevante non solo la partecipazione diretta all'associazione, ma anche l'uso di modalità che evocano una struttura delinquenziale (terminologia, contesto territoriale, perentorietà delle richieste, ripetizione) e la consapevolezza o la colposa ignoranza del ruolo del beneficiario.
  • Le omissioni di valutazione di elementi probatori sono deducibili in cassazione solo se tali elementi sono stati acquisiti in dibattimento e specificamente dedotti e confutati nell'atto di appello; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il comportamento processuale dell'imputato (es. mancata collaborazione, versioni non credute) può influenzare la valutazione delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena; non può però sostituire motivazioni tecnicamente rilevanti se non adeguatamente argomentato.
  • Differenze di trattamento sanzionatorio tra coimputati non sono automaticamente viziose quando derivino da diversi ruoli, riti o valutazioni di merito; il confronto deve tenere conto del diverso contesto procedurale e delle specifiche risultanze probatorie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.