Cassazione Penale, Ordinanza n. 36846/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. e reputando sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato gli elementi ritenuti decisivi per escludere la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello, deduceva un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse correttamente valutato la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva invece che la decisione impugnata aveva escluso la causa di non punibilità con motivazione logica e conforme alla disciplina codicistica, richiamando la gravità oggettiva del fatto e, ai fini dell'abitualità, le reiterate condotte violente dell'imputato e le numerose condanne pregresse, in particolare per delitti contro il patrimonio.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito motiva valorizzando elementi rilevanti quali la gravità oggettiva della condotta e l'abitualità desumibile da reiterate condotte e da precedenti penali significativi.
Il giudizio sul carattere dell'offesa, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., va compiuto secondo i criteri di commisurazione indicati dall'art. 133, comma primo, c.p.; non è necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve effettuare una valutazione concreta dell'offesa alla luce dei criteri dell'art. 133, comma primo, c.p.
- La motivazione che esclude l'art. 131-bis c.p. è sufficiente quando individua gli elementi decisivi ritenuti ostativi, senza necessità di esaminare in modo analitico tutti i parametri astrattamente pertinenti.
- L'abitualità ostativa alla particolare tenuità del fatto può essere desunta da reiterate condotte violente e da un significativo carico di precedenti penali, specie se relativi a reati di gravità non lieve.
- Se il motivo di ricorso si limita a contestare la valutazione di merito già congruamente motivata in ordine all'art. 131-bis c.p., il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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