Cassazione Penale, Sentenza n. 12969/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca dell'indulto concessa a Cestaro; la revoca era stata motivata dalla sussistenza di una condanna ostativa (art. 1, comma 3, legge 31/07/2006 n.241) relativa a reato doloso del 16/07/2011. Il ricorrente ha sostenuto che la revoca fosse preclusa perché il provvedimento concessivo era definitivo e la causa ostativa era già maturata e nota o conoscibile dal giudice che aveva concesso l'indulto, per cui non poteva essere poi revocato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Trieste per nuovo giudizio. I motivi: il giudice dell'esecuzione ha omesso di accertare, acquisendo il fascicolo di esecuzione, se la condanna ostativa fosse documentalmente risultante agli atti al momento della concessione dell'indulto. La revocabilità dipende infatti dal fatto che la causa ostativa fosse nota (o conoscibile) al giudice concedente; in mancanza di verifica documentale il provvedimento di revoca è viziato.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3
Individua la causa ostativa che preclude la concessione di benefici (condanne ostative). Nel caso in esame la norma è stata richiamata per qualificare la sussistenza della condanna ostativa che ha motivato la revoca dell'indulto.
codice di procedura penale, art. 674, comma 1
Attribuisce al pubblico ministero la possibilità di chiedere la revoca dell'indulto; la Corte ricorda che la richiesta di revoca investe il giudice dell'esecuzione, che deve verificare i presupposti.
codice di procedura penale, art. 666, comma 5
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori, anche d'ufficio; la Corte ha richiamato questo articolo per affermare l'obbligo del giudice di acquisire il fascicolo di esecuzione per verificare se la causa ostativa fosse documentata e dunque conosciuta al momento della concessione.
Principio del divieto di bis in idem / giudicato esecutivo
Il divieto di riesame (giudicato esecutivo) impedisce la revoca del beneficio quando la causa ostativa fosse nota o conoscibile dal giudice che ha concesso il beneficio, poiché la questione sarebbe già stata, o avrebbe potuto essere, oggetto di valutazione dal giudice concedente.
Massime di principio
- La revoca di un indulto per causa ostativa preesistente è possibile solo se la causa ostativa non era nota né oggettivamente conoscibile dal giudice che ha concesso l'indulto; se invece risultava dagli atti del procedimento originario, la revoca è preclusa dal giudicato esecutivo.
- Il giudice dell'esecuzione chiamato a valutare la revoca deve preliminarmente acquisire e consultare il fascicolo di esecuzione (anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 666 c.p.p.) per verificare se la causa ostativa fosse documentalmente presente al momento della concessione del beneficio.
- Se la causa ostativa è emersa successivamente rispetto alla deliberazione concessiva (o non era deducibile dagli atti), la revoca è ammissibile; se invece era già deducibile dagli atti, la revoca configura una violazione del principio del giudicato esecutivo.
- In casi analoghi il pubblico ministero può chiedere la revoca, ma è compito del giudice dell'esecuzione compiere l'accertamento istruttorio richiesto prima di pronunciare la revoca.
- Proceduralmente, il difensore deve sollecitare l'acquisizione del fascicolo e far valere l'eventuale conoscibilità della causa ostativa al tempo della concessione per opporre la preclusione alla revoca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12800/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12801/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12802/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12803/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12804/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12805/2023 del 28/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →