Parere n. 61/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Richiesta di parere in materia di accesso alle offerte e agli atti di gara, ai fini della revisione del bando tipo Anac n. 1/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di parere sull’accesso alle offerte e agli atti di gara ai fini della revisione del Bando tipo ANAC n. 1/2023
Esito
La questione giuridica
L’ANAC ha sottoposto due questioni interpretative relative agli artt. 35, 36 e 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. La prima riguarda il bilanciamento tra accesso diretto tramite piattaforma di approvvigionamento digitale e tutela della riservatezza, chiedendo se debbano essere oscurati tutti i dati personali, soltanto i dati appartenenti a categorie particolari e quelli relativi a condanne penali e reati, oppure nessun dato personale, salva l’eventuale tutela dei segreti tecnici e commerciali. La seconda riguarda l’inversione procedimentale: si chiede se, quando la documentazione amministrativa dei concorrenti collocati dal secondo al quinto posto non sia stata verificata dalla stazione appaltante, essa debba comunque essere resa reciprocamente disponibile ai primi cinque classificati ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Codice.
Il parere
La Sezione ritiene che l’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 configuri, per i soggetti individuati dalla norma, un accesso speciale e automatico agli atti di gara, fondato su un interesse all’ostensione considerato ex ante dal legislatore. Pertanto, i documenti resi disponibili tramite piattaforma digitale non devono essere oscurati quanto ai dati personali, compresi i dati generici e quelli relativi a condanne penali e reati. Resta ferma la possibilità di oscurare, in tutto o in parte, l’offerta tecnica quando l’operatore economico abbia formulato una richiesta specifica e motivata di tutela di segreti tecnici o commerciali e tale richiesta sia stata accolta ai sensi degli artt. 35, comma 4, lettera a), e 36, comma 3. Quanto alla seconda questione, la Sezione esclude che, in caso di inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, la documentazione amministrativa non ancora esaminata dalla stazione appaltante debba essere resa immediatamente disponibile ai concorrenti classificati dal secondo al quinto posto. Gli artt. 36, commi 1 e 2, e 107, comma 3, operano secondo scansioni procedimentali incompatibili: l’accesso immediato presuppone che la documentazione sia stata esaminata e costituisca parte della sequenza procedimentale conclusasi con l’aggiudicazione, mentre nell’inversione procedimentale la documentazione amministrativa non verificata non ha ancora assunto tale funzione. Non è quindi ammissibile introdurre, mediante bando-tipo o regolazione secondaria, un accesso immediato a documenti non esaminati, in assenza di una specifica previsione legislativa.
Osservazioni
Accesso diretto tramite PAD e dati personali
Per gli atti messi a disposizione ai soggetti individuati dall’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 non devono essere oscurati i dati personali, inclusi i dati personali generici e quelli relativi a condanne penali e reati. Il bilanciamento tra accesso e riservatezza è stato compiuto ex ante dal legislatore per le categorie di soggetti legittimate all’accesso automatico.
Segreti tecnici e commerciali
Resta possibile l’oscuramento, totale o parziale, dell’offerta tecnica quando l’operatore economico abbia indicato specificamente e motivatamente le informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali e la stazione appaltante abbia accolto la richiesta ai sensi degli artt. 35, comma 4, lettera a), e 36, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
Inversione procedimentale e documentazione amministrativa non verificata
In caso di inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, la documentazione amministrativa non ancora esaminata dalla stazione appaltante non deve essere resa immediatamente disponibile ai concorrenti classificati dal secondo al quinto posto.
Limiti del bando-tipo e della regolazione secondaria
Le stazioni appaltanti e l’ANAC non possono introdurre, mediante bando-tipo o altra regolazione secondaria, un procedimento di accesso immediato alla documentazione amministrativa non verificata, perché ciò modificherebbe o innoverebbe la disciplina codicistica e comprometterebbe l’unitarietà e la certezza delle regole di gara.
Norme richiamate
Accesso agli atti e riservatezza
Disciplina generale dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento, compresi i limiti temporali, le esclusioni e la tutela dei segreti tecnici e commerciali.
Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
I commi 1 e 2 attribuiscono ai candidati e offerenti non definitivamente esclusi e agli operatori collocati nei primi cinque posti un accesso speciale, automatico e diretto agli atti individuati dalla norma; il comma 3 disciplina le decisioni sulle richieste di oscuramento dell’offerta.
art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023
Consente l’inversione procedimentale, con esame delle offerte anteriore alla verifica della documentazione amministrativa; tale scansione è incompatibile con l’accesso immediato alla documentazione non ancora esaminata.
Richiamato nel quadro del bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza, ma ritenuto non applicabile per limitare l’accesso speciale ex art. 36 nei confronti dei soggetti espressamente individuati dal Codice.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Costituiscono, insieme agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, la disciplina dell’accesso ordinario applicabile ai soggetti diversi da quelli beneficiari dell’accesso speciale previsto dall’art. 36.
artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013
Regolano l’accesso civico generalizzato e i relativi limiti per i soggetti non rientranti nelle categorie dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici.
art. 35, comma 5-bis, d.lgs. 36/2023
Prevede il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
art. 21, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
Richiamato dalla Commissione europea in relazione alla necessità di tutelare le informazioni riservate e di evitare automatismi incompatibili con il bilanciamento concreto tra accesso e segreti tecnici o commerciali.
sentenza CGUE 17 novembre 2022, Antea Polska e a., causa C-54/21
Afferma che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva non comporta un diritto di accesso illimitato alle informazioni riservate e che il bilanciamento deve salvaguardare anche i diritti fondamentali dei terzi.
ordinanza CGUE 10 giugno 2025, causa C-686/24
Esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina nazionale che imponga l’accesso a segreti tecnici o commerciali senza consentire all’amministrazione aggiudicatrice di bilanciare concretamente tutela giurisdizionale e riservatezza.
art. 56, paragrafo 2, direttiva 2014/24/UE
Richiamato quale fonte europea dell’inversione procedimentale negli appalti dei settori ordinari.
art. 76, paragrafo 7, direttiva 2014/25/UE
Richiamato quale fonte europea dell’inversione procedimentale negli appalti dei settori speciali.
Adunanza plenaria, sentenza 2 aprile 2020, n. 10
Riconosce la centralità del principio di trasparenza in tutte le fasi dei contratti pubblici, quale strumento di buon funzionamento dell’amministrazione e di prevenzione della corruzione.
parere Consiglio di Stato, Sez. I, n. 771/2025
Parere interlocutorio con cui è stata richiesta all’ANAC un’integrazione istruttoria sugli esiti della consultazione degli stakeholder e sulla documentazione rilevante.
Massime di principio
- L’accesso speciale previsto dall’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 per i candidati e offerenti non definitivamente esclusi e per gli operatori collocati nei primi cinque posti della graduatoria prescinde da una specifica istanza e dalla dimostrazione di un interesse concreto e attuale, perché tale interesse è stato riconosciuto ex ante dal legislatore.
- Gli atti, dati e informazioni messi a disposizione tramite piattaforma digitale ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 devono essere ostesi senza oscuramento dei dati personali, compresi quelli generici e quelli relativi a condanne penali e reati, salvo l’oscuramento dell’offerta tecnica o di sue parti quando ricorrano i presupposti per la tutela dei segreti tecnici e commerciali.
- L’accesso immediato previsto dall’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 presuppone che gli atti siano entrati nella sequenza procedimentale e abbiano costituito un presupposto dell’aggiudicazione; non può quindi estendersi alla documentazione amministrativa non ancora verificata in caso di inversione procedimentale.
- L’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e l’accesso immediato ex art. 36, commi 1 e 2, operano secondo scansioni incompatibili: l’utilizzo dell’inversione impedisce di anticipare la conoscenza di documenti amministrativi che la stazione appaltante non ha ancora esaminato.
- Un bando-tipo o un atto regolatorio secondario non può introdurre un procedimento di accesso immediato a documentazione non verificata dalla stazione appaltante, poiché ciò inciderebbe innovativamente sulla disciplina legislativa e comprometterebbe l’unitarietà delle regole di gara.
Accesso alle offerte e agli atti di gara tramite piattaforma digitale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha reso un parere richiesto dall’Autorità nazionale anticorruzione ai fini della revisione del Bando tipo ANAC n. 1/2023 e della Domanda di partecipazione tipo. Il quesito riguardava il coordinamento tra accesso digitale agli atti di gara, tutela della riservatezza e inversione procedimentale.
Premesse e richiesta dell’ANAC
L’ANAC ha riferito di voler aggiornare il Bando tipo n. 1/2023 per adeguarlo al d.lgs. n. 209/2024 e per risolvere problemi applicativi emersi nella prima attuazione del d.lgs. n. 36/2023. Le questioni sottoposte riguardavano:
- l’oscuramento dei dati personali contenuti negli atti messi a disposizione tramite piattaforma di approvvigionamento digitale;
- la disponibilità della documentazione amministrativa non verificata in caso di inversione procedimentale.
A seguito del precedente parere interlocutorio n. 771/2025, l’ANAC ha trasmesso la relazione sugli esiti della consultazione degli stakeholder e la documentazione richiesta dalla Sezione. La consultazione ha evidenziato, in prevalenza, contrarietà alla messa a disposizione della documentazione non esaminata dalla stazione appaltante.
Quadro normativo dell’accesso
La Sezione ricostruisce il rapporto tra gli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. L’art. 35 disciplina in via generale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento, anche mediante accesso civico generalizzato, e stabilisce i limiti temporali, le esclusioni e la tutela dei segreti tecnici e commerciali.
L’art. 36, commi 1 e 2, introduce invece una forma speciale di accesso digitale per specifiche categorie di soggetti. Sono messi a disposizione:
- a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali e gli atti, dati e informazioni presupposti dell’aggiudicazione;
- agli operatori collocati nei primi cinque posti, reciprocamente, gli stessi atti e le offerte presentate.
Secondo la Sezione, l’interesse all’accesso di tali soggetti è stato riconosciuto direttamente dal legislatore e non deve essere dimostrato mediante una specifica istanza o attraverso la deduzione di un interesse concreto e attuale.
Dati personali e segreti tecnici o commerciali
La Sezione ritiene che, per gli atti messi a disposizione ai sensi dell’art. 36, non debbano essere oscurati i dati personali, inclusi i dati generici delle persone fisiche e i dati relativi a condanne penali e reati. Il legislatore ha compiuto ex ante il bilanciamento tra trasparenza, tutela giurisdizionale, efficienza della procedura e riservatezza.
La soluzione è ritenuta coerente con la finalità dell’art. 36, che mira a evitare richieste di accesso successive, a consentire agli operatori una valutazione immediata dell’opportunità di impugnare la gara e a permettere al giudice di decidere con maggiore completezza e tempestività.
Resta distinta la tutela dei segreti tecnici e commerciali. L’oscuramento dell’offerta tecnica, totale o parziale, è possibile quando l’operatore economico abbia formulato una richiesta motivata e comprovata e la stazione appaltante l’abbia accolta ai sensi degli artt. 35, comma 4, lettera a), e 36, comma 3. L’atto di aggiudicazione deve dare conto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.
Rilievi sul diritto dell’Unione europea
La Sezione richiama la lettera della Commissione europea dell’8 ottobre 2025 e la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza Antea Polska e l’ordinanza del 10 giugno 2025 nella causa C-686/24. Tali precedenti escludono automatismi nazionali che impongano l’accesso a informazioni riservate senza un bilanciamento concreto tra tutela giurisdizionale e protezione dei segreti tecnici o commerciali.
Il rilievo europeo riguarda, secondo il parere, la disciplina dell’art. 35, comma 5, e non l’accesso speciale delineato dai commi 1 e 2 dell’art. 36. La Sezione considera quindi sostanzialmente conformi alla normativa europea le previsioni dell’art. 36, commi 1 e 2, in quanto riferite a categorie di soggetti individuate direttamente dalla legge e funzionali alla trasparenza e alla celere definizione della procedura.
Inversione procedimentale
L’art. 107, comma 3, consente alla stazione appaltante di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti. L’istituto è finalizzato a ridurre la durata delle procedure aperte e deve essere scelto dalla stazione appaltante secondo il principio di responsabilità, garantendo comunque una verifica imparziale e trasparente dei requisiti.
Nella procedura ordinaria, la documentazione amministrativa viene verificata prima dell’esame delle offerte e contribuisce alla formazione della graduatoria e all’aggiudicazione. Nell’inversione procedimentale, invece, al momento dell’aggiudicazione la documentazione amministrativa di alcuni concorrenti può non essere stata ancora aperta o valutata.
Esclusione dell’accesso immediato alla documentazione non verificata
La Sezione ritiene che gli artt. 36, commi 1 e 2, e 107, comma 3, siano strutturalmente incompatibili nella parte in cui si pretendesse di applicare l’accesso immediato a documenti non ancora esaminati. L’art. 36 presuppone infatti atti e informazioni che abbiano costituito presupposto dell’aggiudicazione; nell’inversione procedimentale, la documentazione amministrativa non verificata è estranea alla sequenza procedimentale che ha condotto alla graduatoria e all’aggiudicazione.
Di conseguenza, la documentazione amministrativa non ancora valutata non deve essere resa reciprocamente disponibile ai concorrenti collocati dal secondo al quinto posto. Non è neppure ammissibile che l’ANAC o le singole stazioni appaltanti introducano, tramite bando-tipo o regolazione secondaria, un autonomo meccanismo di accesso immediato a tale documentazione. Una simile disciplina avrebbe natura sostanzialmente innovativa rispetto al Codice, produrrebbe regole differenziate tra stazioni appaltanti e aggraverebbe la procedura.
Conclusioni
Il parere è reso nei seguenti sensi: gli atti messi a disposizione ai sensi dell’art. 36 devono essere ostesi senza oscuramento dei dati personali, salvo la tutela accolta dei segreti tecnici e commerciali relativi all’offerta tecnica; in caso di inversione procedimentale, la documentazione amministrativa non verificata dalla stazione appaltante non rientra nell’accesso immediato previsto dall’art. 36, commi 1 e 2.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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