Parere n. 60/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza n. 33/SAA/1769117 del 18 luglio 2022 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del 21 febbraio 2022, di rigetto dell’istanza di riammissione in servizio nei ruoli della Polizia di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Capo della Polizia n. 33/SAA/1769117 del 18 luglio 2022, di rigetto del ricorso gerarchico contro l’improcedibilità dell’istanza di riammissione nei ruoli della Polizia di Stato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, già transitato nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno ai sensi del d.P.R. n. 339/1982 perché giudicato permanentemente non idoneo ai servizi d’istituto della Polizia di Stato e ai ruoli tecnici, ha chiesto la riammissione nel ruolo di assistente capo tecnico, allegando documentazione medica. La C.M.O. ha confermato in primo grado la non idoneità e la Commissione medica interforze di seconda istanza ha confermato tale giudizio. L’Amministrazione ha quindi dichiarato improcedibile la domanda di riammissione. Il ricorrente ha dedotto un vizio formale, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e il difetto assoluto di motivazione, nonché l’insussistenza dei presupposti di fatto e il difetto di istruttoria. Con motivi aggiunti ha richiamato il successivo rilascio di una licenza per il porto di fucile, ritenendolo rilevante ai fini dell’idoneità.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso formulato in modo non chiaro e non specifico, in contrasto con l’onere di indicare i motivi specifici previsto dall’art. 40 c.p.a. Tuttavia ha esaminato le censure nel merito e le ha ritenute infondate. Il sistema del d.P.R. n. 339/1982 subordina il transito e l’eventuale riammissione alla previa verifica dell’idoneità psico-fisica specifica ai compiti istituzionali di polizia. Tale verifica è rimessa agli organi medico-legali competenti, secondo il d.m. n. 198/2003, l’art. 46 della legge n. 121/1981 e l’art. 77 del d.P.R. n. 335/1982. Poiché la Commissione di seconda istanza aveva confermato la permanente non idoneità, l’Amministrazione era tenuta ad adottare un provvedimento coerente con tale esito. I giudizi medico-legali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sono infungibili e non possono essere sostituiti da perizie o accertamenti successivi di altri organi; sono sindacabili soltanto in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, abnormità o travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nel caso concreto. Il rilascio della licenza di porto d’armi non è stato ritenuto decisivo, ferma ogni diversa valutazione dell’Amministrazione sulla permanenza della licenza.
Osservazioni
Specificità dei motivi
Il ricorso straordinario deve indicare con chiarezza e specificità i vizi dell’atto impugnato, secondo l’art. 40 c.p.a.; la mera enunciazione generica di vizi non consente di individuare le norme violate e le concrete illegittimità dedotte.
Idoneità psico-fisica al servizio di polizia
La riammissione nei ruoli della Polizia di Stato presuppone il riacquisto dell’idoneità psico-fisica specifica richiesta per l’espletamento delle funzioni istituzionali, non una generica capacità lavorativa.
Valore dei giudizi delle commissioni mediche
Il giudizio della C.M.O. e della Commissione di seconda istanza costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e vincola l’azione amministrativa, salvo la presenza di vizi macroscopici o immediatamente percepibili.
Rilevanza della licenza di porto d’armi
Il successivo rilascio della licenza di porto di fucile non supera il giudizio tecnico degli organi sanitari competenti sull’idoneità specifica al servizio di polizia, restando salva la diversa valutazione dell’Amministrazione circa la permanenza della licenza.
Norme richiamate
d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339
“transito a domanda” in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, “sempreché l'infermità accertata ne consenta lo ulteriore impiego”
La disciplina consente il transito del personale divenuto non idoneo ai compiti di istituto soltanto quando l’infermità non abbia determinato la perdita totale della capacità lavorativa e consenta l’ulteriore impiego; la riammissione richiede comunque la verifica dell’idoneità specifica.
art. 40 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
“motivi specifici su cui si fonda il ricorso”
Impone al ricorrente di individuare in modo chiaro e specifico i vizi dell’atto impugnato.
art. 24 legge n. 121/1981
Individua le peculiari funzioni istituzionali della Polizia di Stato, rispetto alle quali è necessario un adeguato equilibrio psico-fisico.
art. 46 legge n. 121/1981
Concorre a disciplinare l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica del personale della Polizia di Stato.
art. 77 d.P.R. n. 335/1982
Prevede, insieme alle altre fonti richiamate, il sistema di accertamento dell’idoneità del personale della Polizia di Stato.
d.m. n. 198/2003
Disciplina l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica; l’art. 5 individua alcune infermità incompatibili con il servizio.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Rileva per la composizione e la competenza delle commissioni mediche deputate agli accertamenti.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati quali parametri di razionalità, buon andamento e coerenza dell’azione amministrativa.
art. 134 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Esclude un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute nella diffusione del parere.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il ricorrente deve formulare motivi specifici, indicando gli elementi dai quali siano desumibili i vizi dell’atto impugnato; la mera qualificazione generica delle censure non soddisfa tale onere.
- La riammissione nei ruoli della Polizia di Stato presuppone l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica alle funzioni istituzionali di polizia, distinta dalla generica capacità lavorativa o dall’idoneità ad altri impieghi pubblici.
- I giudizi delle commissioni medico-legali competenti sull’idoneità al servizio di polizia costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, hanno natura infungibile e non possono essere sostituiti da valutazioni di organi diversi o da accertamenti successivi.
- Il giudice amministrativo può sindacare i giudizi medico-legali sull’idoneità al servizio soltanto in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, abnormità o travisamento dei fatti, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
- Quando la Commissione medica di seconda istanza conferma la non idoneità permanente, il provvedimento amministrativo conseguente sulla domanda di riammissione è vincolato all’esito dell’accertamento sanitario, salvo illegittimità derivata o vizi manifesti del giudizio tecnico.
Riammissione nei ruoli della Polizia di Stato e giudizio di non idoneità psico-fisica
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un dipendente già transitato dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione civile dell’interno ai sensi del d.P.R. n. 339/1982. Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico contro il provvedimento che aveva dichiarato improcedibile la sua domanda di riammissione nella Polizia di Stato.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il dipendente era stato giudicato permanentemente non idoneo ai servizi d’istituto della Polizia di Stato e non idoneo ai ruoli tecnici, ma idoneo al transito in amministrazioni civili dello Stato. Dopo il transito, ha presentato un’istanza di riammissione nei ruoli della Polizia di Stato, allegando documentazione sanitaria.
La C.M.O. competente ha confermato il precedente giudizio di non idoneità. Il successivo ricorso alla Commissione medica interforze di seconda istanza è stato respinto, con conferma della non idoneità. Su tale base l’Amministrazione ha dichiarato improcedibile l’istanza di riammissione e ha poi rigettato il ricorso gerarchico.
Motivi dedotti e posizione dell’Amministrazione
Il ricorrente ha denunciato un vizio formale, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto assoluto di motivazione, l’insussistenza dei presupposti di fatto e il difetto di istruttoria. Con motivi aggiunti ha evidenziato di avere ottenuto, dopo l’adozione dell’atto impugnato, una licenza di porto di fucile per uso caccia e tiro a volo.
Il Ministero dell’interno ha eccepito la genericità delle censure, osservando che esse investivano sostanzialmente le valutazioni medico-legali senza individuare specifiche violazioni giuridiche. Nel merito ha sostenuto la natura vincolata dell’azione amministrativa conseguente ai giudizi degli organi sanitari competenti.
Quadro normativo e funzione dell’idoneità
Il d.P.R. n. 339/1982 consente al personale della Polizia di Stato divenuto non idoneo ai compiti d’istituto di transitare, a domanda, in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni, purché l’infermità consenta l’ulteriore impiego. La disciplina presuppone quindi che l’inidoneità ai compiti di polizia non coincida necessariamente con la perdita totale della capacità lavorativa.
L’eventuale riammissione nei ruoli della Polizia di Stato richiede tuttavia una nuova verifica dell’idoneità psico-fisica specifica alle funzioni di polizia. Tale verifica è disciplinata dal d.m. n. 198/2003, in combinato disposto con l’art. 46 della legge n. 121/1981 e l’art. 77 del d.P.R. n. 335/1982. Le funzioni svolte dagli operatori di polizia, poste a tutela dell’incolumità della collettività, richiedono un particolare equilibrio psico-fisico.
Specificità dei motivi nel ricorso straordinario
La Sezione ha rilevato preliminarmente che il ricorso non definiva con sufficiente chiarezza e specificità i motivi di impugnazione. Il ricorso straordinario è diretto all’annullamento di atti amministrativi illegittimi e, in base all’art. 40 c.p.a., deve contenere l’esposizione dei motivi specifici sui quali si fonda.
Il ricorrente deve quindi indicare gli elementi dai quali sia possibile desumere i vizi dell’atto impugnato. Nonostante tale criticità, la Sezione ha esaminato comunque le censure nel merito, concludendo per la loro infondatezza.
Discrezionalità tecnica e limiti del sindacato
Il giudizio sull’idoneità fisica al servizio di polizia è rimesso in via esclusiva agli organi medico-legali dell’Amministrazione. Si tratta di una valutazione tecnica specifica, collegata alle concrete funzioni istituzionali da svolgere, e non di un accertamento generico della capacità lavorativa.
Secondo il parere, tali giudizi sono infungibili e non possono essere sostituiti da perizie o accertamenti di altri organi, neppure se successivi. Il sindacato amministrativo può riguardare soltanto la presenza di vizi manifesti, quali:
- macroscopica illogicità o irragionevolezza;
- arbitrarietà o abnormità;
- travisamento dei fatti;
- carenza dei presupposti, istruttoria o motivazione immediatamente rilevabile.
Non è invece consentito al giudice sostituire la propria valutazione tecnico-sanitaria a quella della commissione competente, anche perché le condizioni psico-fisiche possono modificarsi nel tempo e le risultanze successive non invalidano automaticamente il giudizio espresso dall’organo istituzionale nel momento previsto dalla legge.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, il giudizio di non idoneità era stato espresso dalla C.M.O. e confermato dalla Commissione medica di seconda istanza. L’Amministrazione ha pertanto adottato un provvedimento coerente con l’esito degli accertamenti sanitari, senza che emergessero vizi manifesti o macroscopici delle valutazioni tecniche.
La Sezione ha ritenuto che la dichiarazione di improcedibilità della domanda e il successivo rigetto del ricorso gerarchico fossero conformi al quadro normativo e non illogici. La documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente non poteva prevalere sui giudizi degli organi medico-legali istituzionalmente competenti.
Il successivo rilascio della licenza di porto di fucile non è stato ritenuto decisivo per dimostrare l’idoneità specifica al servizio di polizia. Il parere precisa comunque che resta ferma ogni diversa valutazione dell’Amministrazione circa il permanere dei presupposti della licenza.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 13 gen 2026Parere n. 59/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 gen 2026Parere n. 61/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 gen 2026Parere n. 41/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 gen 2026Parere n. 42/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 gen 2026Parere n. 43/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 gen 2026Parere n. 44/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →