Cassazione Civile, Ordinanza n. 18504/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo decorso il termine breve di impugnazione decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Ha condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di un credito e dall'opposizione proposta dai debitori, poi respinta dal Tribunale di Milano. In appello la Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'appello inammissibile con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Le parti soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. La Corte di cassazione non entra nel merito del motivo, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.: l'ordinanza di inammissibilità dell'appello era stata depositata il 28 aprile 2021 e comunicata alle parti il 30 aprile 2021, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 29 novembre 2021. La tardività determina l'inammissibilità del ricorso, assorbendo ogni altro profilo.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello da parte della corte territoriale
il termine di sessanta giorni per ricorrere per cassazione decorre dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello, o dalla notificazione se anteriore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità
S.U. 25513/2016
richiamata per il principio secondo cui, in caso di ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione è tardivo se proposto oltre sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza
Massime di principio
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione va proposto nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, salvo notificazione anteriore.
- La tardività del ricorso per cassazione è rilevabile e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, senza necessità di esaminare i motivi dedotti.
- Il termine breve di impugnazione contro l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello decorre dalla comunicazione di cancelleria, se anteriore alla notificazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di cassazione e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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