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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16442/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione da parte della resistente, dichiarando estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione con riferimento alla parte costituita.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Nel giudizio di merito la Corte d'Appello aveva rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale e aveva confermato la revocatoria di un atto costitutivo di fondo patrimoniale nei confronti di una società. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, prima della trattazione camerale, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la parte resistente ha poi dichiarato di accettare la rinuncia con memoria ex art. 378 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 390 c.p.c.

    prevede la rinuncia al ricorso, che nel caso è stata depositata dal ricorrente

  • art. 378 c.p.c.

    consente il deposito di memoria, con cui la resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di rinuncia accettata non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione con riferimento alla parte costituita

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia depositata dalla parte ricorrente e accettata dalla parte costituita resistente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese nei confronti della parte costituita, secondo quanto previsto dall'art. 391 c.p.c.
  • Quando interviene rinuncia al ricorso prima della decisione, la Corte si limita a prendere atto dell'atto dispositivo delle parti senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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