Cassazione Penale, Sentenza n. 19271/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento che lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, denunciando: 1) violazione di legge per avere il giudice disposto la condanna alle spese in assenza di una domanda specifica e, comunque, senza che la parte civile avesse depositato nota spese; 2) nullità o insufficiente motivazione della liquidazione per aver operato una determinazione globale e non avere indicato i criteri seguiti per la quantificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la statuizione sulla condanna alle spese nella sentenza di patteggiamento è sindacabile in Cassazione quando riguarda la legalità della liquidazione e la motivazione. Ha ribadito il principio della domanda: la condanna alle spese non può essere pronunciata d'ufficio senza che la parte civile abbia chiesto la condanna (la mancata presentazione della nota spese non è di per sé preclusiva). Nel caso concreto ATAC aveva espressamente chiesto la condanna alle spese, mancando però la quantificazione e la nota spese; la Corte ha rilevato che, in assenza della nota, il giudice deve indicare i criteri della liquidazione e applicare le tariffe professionali vigenti (escludendo il rimborso delle spese vive senza documentazione). Tuttavia, dato che l'importo liquidato (euro 660) è prossimo al minimo tariffario, il ricorrente non ha dedotto né dimostrato l'eccessività della liquidazione; pertanto la liquidazione è stata ritenuta congrua e il ricorso infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di patteggiamento; la Corte ricorda che la sentenza di patteggiamento può contenere la condanna alle spese processuali, ma tale statuizione è sindacabile se non rientra nell'accordo o manca motivazione/legittimità nella liquidazione.
Consente il ricorso per cassazione contro le statuizioni della sentenza di patteggiamento non comprese nell'accordo delle parti; la Corte ha ritenuto ricorribile la questione delle spese in Cassazione ai sensi di questa norma.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede limitazioni all'impugnabilità delle statuizioni contenute nell'accordo di patteggiamento; la Corte ha osservato che tali limitazioni non operano quando la questione sulle spese è sottratta all'accordo delle parti.
art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'onere della parte civile di produrre la nota spese; la Corte ha stabilito che l'inosservanza non determina nullità automatica della liquidazione, ma impone al giudice di indicare i criteri adottati per la quantificazione e di utilizzare le tariffe vigenti in assenza di documentazione probatoria delle spese vive.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in Cassazione a carico del ricorrente; la Corte lo ha applicato per condannare Palmeri al pagamento delle spese di giudizio.
legge 16 dicembre 1999, n. 479
Modificò il regime delle spese nel patteggiamento introducendo la possibilità della condanna dell'imputato al pagamento delle spese della parte civile salvo giusti motivi di compensazione; la Corte segnala che tale modifica non sopprime il principio della domanda.
sentenza Corte Cost. n. 443 del 12/10/1990
Dichiarò l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 444 c.p.p. nella parte che non prevedeva la condanna della parte alle spese della parte civile; la Corte di Cassazione ne tiene conto nell'interpretazione del regime delle spese nel patteggiamento.
Sez. U. n. 20 del 27/10/1999 (Fraccari)
Affermò che anche nel patteggiamento vale il principio della domanda: non si può condannare alle spese senza la richiesta esplicita della parte civile; la Corte ne riprende i principi come orientamento prevalente.
Sez. 4 n. 2311 del 05/12/2018 (Grasso)
Conferma e supera contrasti giurisprudenziali precedenti, sostenendo la necessità di applicare il principio della domanda e valorizzando la sentenza delle Sezioni Unite n. 20/1999.
Sez. 4 n. 3756 del 12/12/2019
Riferimento giurisprudenziale citato in tema di impugnabilità delle statuizioni sulle spese nella sentenza di patteggiamento; la Corte richiama che certe questioni sono ricorribili per cassazione.
Sez. 5 n. 48731 del 13/10/2014 (Palombo)
Orientamento che attribuisce rilievo alla modifica normativa e alla presunzione di condanna alle spese della parte civile nel patteggiamento, ma la Corte evidenzia che ciò non abroga il principio della domanda.
Massime di principio
- Principio della domanda: anche nella sentenza di patteggiamento la condanna alle spese in favore della parte civile richiede una richiesta esplicita della parte stessa; il giudice non può pronunciarla d'ufficio.
- Mancanza della nota spese: l'assenza della nota spese non impedisce automaticamente la liquidazione delle spese a favore della parte civile; in tal caso il giudice deve indicare i criteri seguiti e utilizzare la tariffa professionale vigente per la liquidazione.
- Onere probatorio per le spese vive: per il rimborso delle spese vive è necessaria la specificazione e l'allegazione di idonea documentazione probatoria; senza questa la loro esazione è esclusa.
- Motivazione della liquidazione: quando la parte civile non quantifica le spese, il giudice deve motivare i criteri adottati; la mancanza di tale motivazione può essere censurata, ma il ricorrente deve indicare come la liquidazione sia eccessiva per dimostrare il pregiudizio.
- Impugnabilità: le statuizioni sulle spese non comprese nell'accordo di patteggiamento sono ricorribili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; le limitazioni previste dall'art. 448, comma 2-bis, non operano quando la questione è sottratta all'accordo delle parti.
- Strategia difensiva: se si contesta la congruità della liquidazione, è necessario specificare e documentare i motivi di eccessività (confronto con minimi/medi tariffari, voci non dovute, mancanza di documentazione per spese vive), altrimenti la contestazione sarà generica e destinata a essere respinta.
- Effetto delle modifiche normative: le modifiche legislative che agevolano la condanna alle spese nel patteggiamento non eliminano l'obbligo della richiesta della parte civile né l'esigenza di motivazione e rispetto dei criteri tariffari nella liquidazione.
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