Cassazione Penale, Sentenza n. 36074/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la conferma, in sede di riesame, della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente per il delitto di omicidio pluriaggravato di Salvatore Di Cicco (settembre 2001). Il ricorrente censura: 1) la carenza di gravì indiziari, contestando la valenza e i riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Nigro, Acri, Bruzzese) e le presunte contraddizioni/circolarità dei loro racconti; 2) l'insussistenza delle esigenze cautelari, con riferimento all'étaà avanzata (ultrasettantenne), al lungo lasso di tempo trascorso (circa 20 anni) e alla presunta marginalizzazione/ allontanamento del ricorrente dall'organizzazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo ai gravì indiziari, ritenendo corretta la valutazione del Tribunale del riesame circa la attendibilità e il reciproco riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori, nonché la corroborazione con elementi acquisiti aliunde. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato l'esistenza di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" con riferimento alla condizione di ultrasettantenne del Nicastri e al consistente lasso temporale; perciò ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e ha rinviato il provvedimento al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame su quel punto. Nel resto il ricorso è stato rigettato. La cancelleria è incaricata dell'adempimento previsto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Individua la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame per le misure cautelari, contesto in cui è stata adottata l'ordinanza impugnata.
Disciplina i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari; la Corte richiama il principio che le dichiarazioni di terzi possono integrare gravi indizi se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri esterni.
art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. (applicazione estesa ex art. 273)
Regola il valore probatorio delle dichiarazioni di imputati/coindagati e la necessità di riscontri esterni; applicata per valutare le propalazioni dei collaboratori.
art. 275, comma quarto, cod. proc. pen.
Prevede che, in presenza di particolari condizioni (es. età avanzata), la custodia in carcere può essere applicata solo per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato tale eccezionalità rispetto all'età avanzata del ricorrente.
Individua le finalità delle misure cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione): la valutazione della "eccezionalità" si riferisce al grado di pericolo richiesto da questa norma.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale relativo agli adempimenti della cancelleria a seguito della sentenza di annullamento parziale e rinvio.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire gravi indizi per misure cautelari anche se rese da un solo collaboratore, ma devono essere intrinsecamente attendibili e corredate da riscontri esterni o logici
- Divergenze o discrasie tra dichiarazioni non necessariamente inficiano la valutazione cautelare se riguardano aspetti circostanziali e non il nucleo essenziale dei fatti; il giudice deve valutare la coerenza complessiva e la possibile corroborazione tra fonti
- In sede di Cassazione non è consentita una revisione di merito del materiale probatorio; la verifica è limitata alla congruità e logicità della motivazione del giudice di merito
- Per l'applicazione della custodia in carcere a soggetti in condizioni rilevanti (es. età avanzata) è necessario che il giudice motivi specificamente l'esistenza di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza"; l'età e il tempo trascorso sono fattori che riducono la presunzione di pericolosità e richiedono motivazione rafforzata
- Chi impugna la misura cautelare per carenza di esigenze cautelari è avvantaggiato dalla produzione di elementi oggettivi (documentazione sull'età, stato di salute, prova di dissociazione o marginalizzazione dall'organizzazione) che possono rendere più probabile l'annullamento o il riesame della misura
- In caso di annullamento parziale la Corte può disporre il rinvio al giudice del riesame per nuovo esame limitato alla parte viziata, senza travolgere le valutazioni preservate
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