Cassazione Penale, Ordinanza n. 25781/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per tentata rapina aggravata. Con ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, chiedeva l'annullamento della sentenza deducendo un unico motivo: carenza di motivazione per non avere il giudice indicato le ragioni della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè della mancata verifica dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento evidenti. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita tassativamente i motivi di ricorso ammessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in materia di sentenza applicativa della pena su richiesta, non è deducibile il vizio relativo alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. se prospettato come carenza di motivazione, poiché il catalogo dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è tassativo e non comprende tale doglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
evocato come obbligo del giudice di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento evidenti, ma la relativa doglianza non è deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento
norma che limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi espressamente previste: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità
medesimo riferimento normativo indicato nel testo per la verifica officiosa delle cause di proscioglimento
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
norma richiamata per la tassatività dei motivi di impugnazione esperibili contro la sentenza di applicazione pena
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dovuta a assenza di colpa
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, i motivi di ricorso sono tassativi e non possono essere ampliati tramite censure formalmente qualificate come vizi di motivazione.
- La mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente deducibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena quando la censura non rientri nei motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- In presenza di ricorso inammissibile, la Corte deve condannare il ricorrente alle spese processuali e può disporre il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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