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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37058/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Torino del 05/04/2022 che, accogliendo l'istanza della difesa, aveva dichiarato la nullità dell'avviso ex art. 415‑bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione diretta a giudizio e aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. Il ricorrente deduceva che si era trattato di 'abnormità' del provvedimento perché la nullità riguardava la sola notificazione e non l'atto in sé, e poiché la notifica era stata eseguita al difensore in conseguenza del rifiuto dell'imputato di dichiarare o eleggere domicilio, avrebbe dovuto applicarsi la notifica al difensore prevista dall'art. 161, quarto comma, cod. proc. pen., sicché la decisione del giudice avrebbe illegittimamente fatto regredire il procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché l'atto impugnato non era privo dei requisiti di 'abnormità'. La Corte ha richiamato giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 25957/2009 e Sez. 2 n. 37601/2019) secondo cui il provvedimento del giudice che, pur avendo rilevato un vizio nella notifica dell'avviso ex art. 415‑bis, dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione e trasmetta gli atti al P.M. non è 'abnorme': è espressione dei poteri del giudice, non determina la paralisi del processo e consente al pubblico ministero di rinnovare la notificazione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e il mantenimento degli effetti dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 415‑bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini; la corte indica che l'invalidità della notifica di tale avviso può essere rilevata dal giudice e che la declaratoria di nullità del decreto di citazione, anche se formalmente errata, rientra nei poteri del giudice senza configurare atto abnorme.

  • art. 161, quarto comma, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di notificare l'atto al difensore quando l'imputato rifiuta di dichiarare o eleggere domicilio; il P.M. aveva richiamato questa norma per sostenere la regolarità della notificazione al difensore.

  • Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui non è abnorme il provvedimento che dichiari la nullità del decreto di citazione disponendo la trasmissione degli atti al P.M., poiché tale atto è esercizio di poteri riconosciuti al giudice e non impedisce la prosecuzione del processo.

  • Sez. 2, n. 37601 del 06/06/2019 (giurisprudenza)

    Conferma il principio che la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso 415‑bis, anche se in realtà la notifica era stata rituale, non è atto abnorme e non pregiudica lo sviluppo del processo, potendo il P.M. rinnovare la notificazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione del giudice di nullità del decreto di citazione, anche se scaturisce da un'errata valutazione circa una notificazione, rientra nei poteri riconosciuti al giudice e non costituisce necessariamente "abnormità" impugnabile in cassazione.
  • Un provvedimento che disponga la restituzione degli atti al P.M. per problemi di notifica non determina automaticamente la paralisi del procedimento: il pubblico ministero può rinnovare la notificazione e riprendere l'azione.
  • L'eccezione che la nullità riguardi solo la notificazione e non l'atto sostanziale non basta, di per sé, a qualificare il provvedimento giudiziario come abnorme; occorre dimostrare che il provvedimento sia esorbitante rispetto ai poteri giudiziari o cagioni pregiudizio irreversibile al processo.
  • In presenza del rifiuto da parte dell'imputato di dichiarare o eleggere domicilio, va valutata l'applicabilità dell'art. 161, quarto comma (notifica al difensore), ma la corretta applicazione di tale norma può essere sindacata nelle sedi proprie e non necessariamente con un ricorso per abnormità in cassazione.
  • Nelle situazioni analoghe è più efficace per il P.M. procedere alla rinnovazione della notificazione o utilizzare rimedi procedurali idonei in sede di merito, piuttosto che fondare l'impugnazione su un vizio di "abnormità" difficile da dimostrare in cassazione.

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