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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23600/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello emessa in sede di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., deducendo l'omessa specificazione, nel dispositivo, del tipo di pena pecuniaria applicata. In appello egli aveva rinunciato a tutti i motivi, salvo quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, raggiungendo un accordo con il Procuratore generale per la riduzione della pena da anni due di reclusione ed euro 2.186,67 di multa ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 218,67 di multa. Il ricorso sosteneva che la mancata indicazione esplicita della multa in dispositivo integrasse un vizio della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il rilievo difensivo, osservando che dalla motivazione della sentenza di appello emergeva chiaramente che la riduzione concordata riguardava una pena già composta da reclusione e multa, sicché il tipo di pena pecuniaria era comunque univocamente individuabile. Non essendo ravvisabile alcun vizio decisionale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come base procedurale della decisione di appello resa a seguito di concordato sui motivi, con rinuncia ai motivi non relativi alla pena e accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito ex art. 599-bis c.p.p., la motivazione può integrare il dispositivo ai fini dell'individuazione della pena concordata, quando dalla sentenza risulti in modo univoco la natura della sanzione pecuniaria già applicata in precedenza e poi ridotta.
  • L'omessa specificazione formale nel dispositivo del tipo di pena pecuniaria non integra vizio della decisione se il complessivo contenuto della sentenza consente di ricostruire senza ambiguità la pena effettivamente applicata.
  • Il ricorso per cassazione che censuri un asserito difetto meramente formale, privo di reale incertezza sul contenuto della statuizione, è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso non è dovuta la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando non emerga colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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