Cassazione Penale, Sentenza n. 7819/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (beni in leasing) e bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) carenza di motivazione da parte della Corte d'appello sulla responsabilità per distrazione, con dedotta mancanza di precisazione dei beni distratti (autovetture, contratti di leasing, valori, canoni) e doglianza sull'utilizzabilità di un elemento probatorio (fermo a bordo di autovettura con targa diversa) ritenuto acquisito in violazione dell'art. 10 comma 2 L. 121/1981; (2) vizio di motivazione e apparente applicazione del diritto in relazione all'art. 216 comma 1 n. 2 R.D. 267/1942 (sostegno che beni in leasing, non divenuti di proprietà del fallito, non potrebbero costituire oggetto di bancarotta patrimoniale); richiesta alternativa di rimessione alle Sezioni Unite per presunto contrasto giurisprudenziale; (3) illogicità e genericitа̀ della motivazione sulla fattispecie di bancarotta documentale, con dedotta mancata specificazione della condotta contestata e censura sulla valutazione delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e generici, confermando il principio di diritto secondo cui i beni ottenuti in leasing possono integrare il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione se erano nella effettiva disponibilità dell'utilizzatore e ne sia avvenuta l'appropriazione; ha inoltre osservato che il ricorso non ha prospettato travisamento della prova né spiegato la decisività dell'atto contestato (fermo dell'imputato a bordo di veicolo con targa diversa). Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità dell'appello (mancata indicazione chiara della condotta contestata: la sentenza di primo grado aveva comunque attribuito l'omessa tenuta della contabilità). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato rispetto alla presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; non oggetto di interpretazione di merito nella sentenza.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216 comma 1 n. 2
Norma richiamata come riferimento al reato di bancarotta patrimoniale per distrazione; la Corte ha confermato che può applicarsi anche a beni consegnati in leasing se questi erano nella effettiva disponibilità dell'utilizzatore e si è verificata appropriativa.
Richiamata in relazione all'onere economico che grava sulla massa fallimentare per l'inadempimento dell'obbligo di restituzione di beni in leasing; utilizzata per spiegare il pregiudizio subito dalla massa.
legge 31 marzo 1968, n. 121, art. 10 comma 2
Citata dalla difesa in relazione all'utilizzabilità di un elemento probatorio (fermo a bordo di autovettura con diversa targa); la Corte ha ritenuto che la censura non fosse sufficientemente specifica per dimostrarne la decisività.
legge 31 marzo 1968, n. 121, art. 7
Riferita dalla difesa come prescritto per l'acquisizione della fonte originaria; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente sviluppata nel ricorso.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173 comma 1
Richiamata per delimitare i limiti entro cui sono enunciati i motivi di ricorso (il ricorso era formulato nei limiti di tale articolo).
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, per la manifesta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Beni ottenuti in leasing possono integrare il reato di bancarotta per distrazione quando erano nella effettiva disponibilità dell'utilizzatore al momento della distrazione e si sia verificata appropriazione: non è determinante la mera titolarità formale ma l'effettiva disponibilità di fatto e il pregiudizio alla massa fallimentare.
- In sede di impugnazione e cassazione i motivi devono essere specifici: il ricorrente deve indicare chiaramente i punti di fatto o di diritto censurati e spiegare perché la valutazione di merito sarebbe travisata; motivi generici o apodittici sono respinti come inammissibili.
- Per denunciare l'inutilizzabilità di atti o prove è necessario prospettare con precisione il vizio e dimostrare la loro incidenza decisiva sulla decisione impugnata; altrimenti la censura è considerata generica.
- Se la difesa ritiene esista contrasto giurisprudenziale significativo, deve esplicitare il contrasto e le ragioni per ritenere applicabile un orientamento diverso; in mancanza, la Corte di Cassazione può ritenere irrilevante la pretesa incongruenza.
- La cassazione non sostituisce il giudizio di merito quando il ricorso non prospetta elementi concreti di travisamento probatorio: le statuizioni di fatto confermate in sede di appello restano salve se le censure sono vaghe.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o generici possono comportare, oltre alla cassazione, la condanna del ricorrente al pagamento di somme a titolo di ammenda e delle spese processuali.
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