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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34715/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'appello notificato il 3/11/2014 avverso la sentenza di primo grado pubblicata il 10/9/2013. Il ricorso deduceva che l'appello era stato proposto entro l'ultimo giorno utile tenendo conto della proroga di diritto per sospensione feriale dei termini (legge ferie) e delle regole di computo del termine annuale ex art. 327 c.p.c. con riferimento all'art. 155 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il termine annuale ex art. 327 co.1 c.p.c. vada computato secondo il calendario comune (art. 155 c.p.c.) e che, se il dies a quo cade nel periodo di sospensione feriale (anno di pubblicazione), il decorso si posticipa al primo giorno utile successivo. Inoltre, quando il termine annuale penda ancora all'inizio del successivo periodo feriale, quest'ultimo deve essere fruito per intero: dunque alla scadenza 'astratta' del termine (16/9/2014) si sono aggiunti 46 giorni di sospensione (normativa vigente nel 2014), determinando la scadenza effettiva il 3/11/2014. L'atto di appello notificato il 3/11/2014 è quindi tempestivo. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rimessa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, con liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Stabilisce il termine annuale per proporre l'appello; applicato ratione temporis al processo iniziato prima della legge 69/2009.

  • art. 155 c.p.c. co. 2

    Imposta il computo secondo il calendario comune (scadenza alla mezzanotte del giorno corrispondente del mese successivo/anno).

  • art. 155 c.p.c. co. 4

    Rilevante per effetti di proroga dei termini quando il termine scade in giorno festivo o sospeso (richiamato nel ragionamento sul differimento al primo giorno non festivo).

  • art. 1 l. 742/1969

    Prevede la sospensione feriale dei termini processuali; applicata nel testo anteriore alla modifica del 2015 (sospensione dal 1° agosto al 15 settembre, ossia 46 giorni), con effetto di posticipare o aggiungere giorni al termine annuale.

  • art. 16 co. 1 d.l. 132/2014 (conv. l. 162/2014)

    Riferimento normativo alla modifica successiva che ha ridotto la durata della sospensione feriale a 31 giorni a decorrere dal 2015; utile per determinare quale regime di sospensione applicare in funzione dell'anno di pubblicazione della sentenza.

  • Cass. 3787/2018

    Giurisprudenza richiamata a favore dell'orientamento che posticipa il dies a quo se cade nel periodo di sospensione feriale e che consente di aggiungere l'intera sospensione successiva se il termine pende all'inizio del successivo periodo feriale.

  • Cass. 2186/2021

    Richiamata in merito al principio del computo secondo il calendario comune e alla tecnica di computo dei termini annuali.

Massime di principio

  • Per i termini annuali ex art. 327 c.p.c. va applicato il calendario comune: la scadenza ricorre alla mezzanotte del giorno corrispondente dell'anno successivo (compute ex nominatione dierum).
  • Se il 'dies a quo' (es. data di pubblicazione della sentenza) cade nel periodo di sospensione feriale dell'anno di pubblicazione, il decorso del termine inizia il primo giorno utile successivo alla sospensione (il dies a quo si 'posticipa').
  • Se il termine annuale pende ancora all'inizio del successivo periodo di sospensione feriale, la sospensione va fruita per intero: si aggiungono quindi i giorni di sospensione (quelli previsti per l'anno in cui cade la sospensione) alla scadenza 'astratta'.
  • Quando l'ultimo giorno utile coincide con una festività o una domenica, il termine si proroga al primo giorno non festivo successivo.
  • Occorre sempre verificare quale regime della sospensione feriale è applicabile (testo anteriore o posteriore alla modifica del 2015) in funzione dell'anno di pubblicazione della decisione oggetto di impugnazione.
  • Il principio 'dies a quo non computatur' è propriamente riferito ai termini computati a giorni; per i termini annuali è più corretto ragionare in termini di slittamento del dies a quo e aggiunta della sospensione ove necessario.
  • In pratica, per stabilire se un appello annuale è tempestivo: 1) determinare la data di pubblicazione; 2) accertare se quella data è nel periodo di sospensione feriale e, se sì, individuare il primo giorno utile; 3) calcolare la scadenza annuale; 4) verificare se tra la decorrenza e la scadenza è intervenuto un periodo feriale che deve essere aggiunto; 5) controllare sovrapposizioni con festività e domeniche.

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