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Sentenza

Sentenza del 23/12/2019 n. 34285 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L. S.p.a. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva annullato la pretesa relativa alla TIA 2008 ritenendo illegittima la delibera comunale n. 44/2006, istitutiva della TIA nel Comune di Latina, perché adottata il 30 maggio 2006, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006. La ricorrente ha denunciato, da un lato, una motivazione apparente e, dall’altro, la violazione del D.P.R. n. 158/1999 e del D.Lgs. n. 152/2006, sostenendo che il regime transitorio della TIA 1 avrebbe consentito ai Comuni di istituire la tariffa almeno fino alla fine del 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la motivazione della CTR e ha confermato che, dal 29 aprile 2006, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, era stata soppressa la TIA 1 prevista dal D.Lgs. n. 22/1997. Le disposizioni transitorie consentivano soltanto la prosecuzione delle discipline regolamentari già vigenti e dei provvedimenti attuativi già adottati, non l’istituzione ex novo della TIA 1. Pertanto, la delibera comunale del 30 maggio 2006 era illegittima e l’avviso relativo alla TIA 2008 non poteva fondarsi su di essa. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, ma è stato posto a carico della ricorrente, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49

    Istituzione della tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e previsione della graduale sostituzione della TARSU.

    La norma istituiva la TIA 1, ma tale tariffa è stata successivamente soppressa dal D.Lgs. n. 152/2006.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11

    Prevedeva un regime transitorio per il raggiungimento della piena copertura dei costi del servizio attraverso la tariffa.

    Il regime transitorio non poteva consentire l’istituzione di nuove TIA 1 dopo la soppressione della relativa disciplina primaria; poteva operare soltanto nei limiti della normativa ancora vigente.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 1 e 11

    La tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997, art. 49, è soppressa; sino all’emanazione della nuova disciplina attuativa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

    Dal 29 aprile 2006 la TIA 1 è stata soppressa. La clausola transitoria salvaguardava solo le discipline regolamentari già vigenti e non permetteva ai Comuni di passare successivamente dalla TARSU alla TIA 1.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i)

    I provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 22/1997 continuano ad applicarsi sino all’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi del nuovo decreto.

    La disposizione garantiva la continuità dei provvedimenti attuativi già adottati, ma non attribuiva ai Comuni il potere di adottare nuovi atti istitutivi della TIA 1 dopo la sua soppressione.

  • Codice di procedura civile, art. 111

    Disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso.

    La cessazione del rapporto concessorio non ha eliminato la legittimazione processuale della società originaria, non essendo stata estromessa dal processo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, se dovuto.

    Poiché il ricorso è stato rigettato, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una nuova legge sopprime una tariffa o un tributo, le clausole transitorie devono essere interpretate restrittivamente: di regola salvaguardano i rapporti e gli atti già esistenti, ma non consentono l’adozione di nuovi provvedimenti istitutivi fondati sulla disciplina abrogata.
  • La distinzione decisiva è tra regolamenti o provvedimenti già vigenti e nuovi atti adottati dopo la soppressione della disciplina primaria. I primi possono continuare ad applicarsi per garantire continuità, mentre i secondi possono essere illegittimi.
  • Per valutare la legittimità di una pretesa tariffaria occorre verificare la data dell’atto istitutivo, la normativa vigente in quella data e se la norma transitoria autorizzasse soltanto la prosecuzione del regime precedente oppure anche nuove istituzioni.
  • Un concessionario di pubblico servizio può conservare la legittimazione processuale per le controversie relative alle funzioni esercitate durante la concessione, anche se il rapporto concessorio è successivamente cessato, salvo estromissione dal processo.
  • In una situazione analoga, un avviso di pagamento basato su una tariffa istituita ex novo dopo la soppressione della relativa disciplina primaria può essere contestato per carenza di base normativa, soprattutto se l’ente invoca una norma transitoria riferita soltanto a discipline già vigenti.

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