Cassazione Penale, Ordinanza n. 10732/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torino aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse del condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione tra quattro sentenze, ritenendola meramente reiterativa di altra richiesta già respinta. Il ricorrente ha dedotto vizio di manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la nuova istanza ex art. 671 c.p.p. avrebbe introdotto un novum, perché chiedeva una valutazione unitaria di tutte le sentenze, mentre in precedenza le pronunce erano state esaminate separatamente con due ordinanze; dunque, secondo la difesa, vi sarebbero stati nuovi profili giuridici idonei a superare il divieto di nuova pronuncia sul medesimo petitum.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non vi fosse alcuna effettiva novità rispetto alle precedenti istanze già esaminate e respinte dal giudice dell'esecuzione: la dedotta novità era solo formale e non sostanziale, poiché il ricorrente non indicava nuovi elementi di fatto o di valutazione, ma riproponeva la medesima richiesta di riconoscimento della continuazione sulle stesse sentenze già valutate. È stata quindi confermata la declaratoria di inammissibilità dell'istanza esecutiva, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati/sentenze; la sua riproposizione richiede un effettivo elemento nuovo
preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum quando esiste un provvedimento del giudice dell'esecuzione già divenuto formalmente irrevocabile, salvo la deduzione di nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto realmente sopravvenuti o non valutati in precedenza
Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394 - 01
precedente richiamato per affermare che la preclusione opera anche quando la nuova istanza sia solo apparentemente diversa nella veste formale ma sostanzialmente identica alla precedente
Massime di principio
- Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile impedisce la riproposizione del medesimo petitum, salvo che l'istante alleghi e dimostri elementi realmente nuovi, valutabili in senso sostanziale e non meramente formale.
- La semplice diversa formulazione dell'istanza, o la riproposizione degli stessi argomenti sotto una veste unitaria anziché frazionata, non integra il "novum" richiesto per superare la preclusione derivante dall'art. 666, comma 2, c.p.p.
- In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, la novità deve consistere in nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto non già esaminati nella precedente decisione; in difetto, l'istanza è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare la valutazione di reiterazione dell'istanza senza indicare alcun concreto elemento nuovo, il ricorso è inammissibile e può comportare anche la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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