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Ordinanza

Ordinanza n. 2444/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: provvedimento di inidoneità accertamenti psicofisici Ministero della Difesa Direz. gen. pers. mil centro selezione di Roma Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 20\1\2026 : motivi aggiunti ricorso 14916/2025 impugnazione graduatoria di merito

Giustizia amministrativa202514916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici e, con motivi aggiunti, graduatoria di merito del concorso di reclutamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Centro di selezione del Ministero della Difesa lo ha dichiarato inidoneo agli accertamenti psicofisici, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Con motivi aggiunti ha tempestivamente impugnato anche la graduatoria di merito del concorso. Dal testo emerge che la verificazione disposta dal Tribunale ha avuto esito favorevole al candidato. Poiché i motivi aggiunti erano stati notificati soltanto ad alcuni controinteressati, il ricorrente ha inoltre dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto in via interinale l’istanza cautelare, ritenendo sussistente un grave pregiudizio e disponendo, ai sensi dell’art. 27 c.p.a., l’ammissione con riserva del ricorrente al completamento dell’iter concorsuale. Ha contestualmente ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione della presente ordinanza, del ricorso principale, dei motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati. Il ricorrente deve richiedere la pubblicazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; l’amministrazione deve provvedervi entro 15 giorni dalla richiesta; la prova della pubblicazione deve essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio dell’8 luglio 2026. Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento dei dati personali e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta nel giudizio amministrativo.

  • art. 27 c.p.a.

    Consente l’adozione della tutela cautelare interinale; il TAR l’ha applicato per ammettere con riserva il candidato al completamento dell’iter concorsuale in presenza di grave pregiudizio.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Impone la notifica del ricorso ai controinteressati; poiché i motivi aggiunti erano stati notificati solo ad alcuni di essi, il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio verso tutti i candidati in graduatoria.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    È richiamato, unitamente all’art. 49, comma 3, c.p.a., quale base per autorizzare la notifica per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero dei controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale ulteriore fondamento dell’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È richiamato per le modalità di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione e per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della pluralità di controinteressati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e all’art. 2-septies del medesimo decreto, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute, imponendone l’oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base normativa nazionale per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando una controversia concorsuale riguarda sia l’esclusione del candidato sia la graduatoria finale, l’impugnazione della graduatoria richiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, quali controinteressati.
  • Qualora il numero dei controinteressati renda particolarmente gravosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, con pubblicazione del provvedimento, degli atti introduttivi e dell’elenco dei controinteressati.
  • L’ammissione cautelare con riserva al completamento dell’iter concorsuale può essere disposta in via interinale quando, in presenza di un esito favorevole della verificazione, sia ravvisabile un grave pregiudizio derivante dall’esclusione del candidato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela del terzo

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