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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15321 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. Ha sostenuto che la definizione agevolata dei ritardati o omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali richiedesse il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute, anche in caso di rateizzazione, e non potesse quindi perfezionarsi se le rate successive alla prima fossero state pagate in ritardo o non pagate.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione Quinta Civile, con decisione del 3 giugno 2015 depositata il 21 luglio 2015, ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva annullato il diniego di condono, e ha deciso direttamente nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente contro tale diniego. Ha ritenuto pacifico l’omesso pagamento integrale e ha affermato che il condono ex art. 9-bis si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo del dovuto, anche se rateizzato; non è applicabile la diversa disciplina dell’art. 16, relativa alle liti fiscali pendenti. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale dopo la sentenza d’appello.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    La definizione prevista dall'art. 9-bis, si può ritenere perfezionata solo in caso di integrale pagamento del dovuto entro le scadenze stabilite dalla legge.

    La definizione agevolata dei ritardati o omessi versamenti si perfeziona solo se il contribuente paga integralmente e tempestivamente tutte le somme dovute, anche quando è prevista la rateizzazione. L’omesso o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima impedisce il perfezionamento del condono.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    Per tale ragione non è estensibile al meccanismo de quo la disciplina prevista dall'art. 16 della stessa legge (cui la ricorrente allude), la quale attiene alla definizione delle liti fiscali pendenti.

    La disciplina dell’art. 16, relativa alla definizione delle liti fiscali pendenti, non si applica alla definizione prevista dall’art. 9-bis, che riguarda debiti tributari già determinati nel titolo e non contestati quanto al loro ammontare.

Massime di principio

  • Per le definizioni agevolate che subordinano il beneficio al pagamento integrale entro scadenze predeterminate, il mancato o tardivo pagamento di una rata può impedire il perfezionamento del condono, anche se la prima rata è stata versata.
  • La disciplina prevista per la definizione delle controversie fiscali pendenti non può essere estesa automaticamente a una diversa procedura agevolata relativa a debiti già determinati: occorre verificare l’ambito specifico della norma applicabile.
  • Quando il mancato pagamento integrale è pacifico e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.

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