Cassazione Penale, Ordinanza n. 04040/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non fosse proponibile contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è seguita, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la declaratoria de plano di inammissibilità e, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena. Nel ricorso veniva dedotto un vizio di motivazione della sentenza, in particolare per asserita mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di impugnazione avverso sentenza applicativa della pena, il ricorso è ammissibile solo nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza proposta non rientra tra essi, poiché non riguarda una difformità tra richiesta e decisione, non attiene a vizi della volontà dell'imputato e non denuncia una pena illegale secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite nella sentenza Jazouli.
Norme richiamate
richiamato come parametro del controllo sull'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, ma la sua dedotta violazione non è ritenuta deducibile nel ricorso contro sentenza applicativa della pena nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita in modo tassativo l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena ai soli casi di violazione di legge espressamente previsti; il vizio di motivazione sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento non vi rientra.
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso in cassazione.
prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)
richiamata per il principio secondo cui la pena è illegale solo nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso concreto non ricorre un'ipotesi di pena illegale.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativi di violazione di legge indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo deducibile un mero vizio di motivazione.
- La censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile, se non si traduce in una delle specifiche ipotesi di violazione di legge previste per l'impugnazione del patteggiamento.
- La nozione di pena illegale, ai fini dell'ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento, va ricostruita secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite e non coincide con una generica contestazione del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, seguono le conseguenze processuali ed economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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