Cassazione Civile, Ordinanza n. 12918/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
L'istituto di credito aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società debitrice per più crediti: un saldo di conto corrente, crediti da finanziamenti all'esportazione e anticipi fatture, nonché crediti derivanti da due finanziamenti concessi a una terza società e garantiti da ipoteche su immobili della debitrice, oltre a crediti da finanziamenti agevolati assistiti da garanzia pignoratizia. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte il credito da conto corrente e aveva escluso gli altri crediti; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato l'esclusione per difetto di prova del titolo, delle iscrizioni ipotecarie, del debito residuo e dell'erogazione delle somme, rilevando anche che la domanda era stata proposta nelle forme della verificazione del passivo. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 52, comma 2, legge fallimentare e degli artt. 4 d.lgs. 170/2004 e 55 legge fallimentare, sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente negato l'ammissione al passivo facendo discendere l'esclusione dall'asserita necessità di far valere quei diritti nel procedimento di accertamento del passivo e non nel diverso contesto processuale ritenuto corretto dalla corte di merito.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che la censura presupponesse l'errore del giudice delegato e del tribunale nel considerare le domande di insinuazione come soggette alla verificazione dello stato passivo, ma ha affermato che tale doglianza era preclusa dai principi di autoresponsabilità e di divieto di venire contra factum proprium, richiamando l'art. 157, comma 3, c.p.c.: la parte non può dolersi della nullità o dell'inammissibilità di un atto o di un percorso procedimentale da essa stessa causato. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52, comma 2, legge fallimentare
richiamato come norma invocata dalla ricorrente per sostenere la possibilità di far valere il credito garantito nell'ambito dell'accertamento del passivo, ma la Corte non ne affronta il merito perché la censura è dichiarata inammissibile.
artt. 92 e ss. legge fallimentare
evocati nel ricorso come disciplina del procedimento di verificazione dello stato passivo; la Corte rileva che la doglianza sulla supposta erronea applicazione di tale rito è preclusa alla parte che vi abbia dato causa.
usato come espressione del principio generale per cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa; la Corte estende la medesima preclusione anche all'inammissibilità.
art. 4 d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170
invocato quale parametro normativo in relazione ai finanziamenti assistiti da garanzia pignoratizia, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del credito da finanziamento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione specifica.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi abbia dato causa a una nullità o a una preclusione processuale non può poi dolersene in sede di impugnazione, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e di divieto di venire contra factum proprium.
- La preclusione derivante dall'art. 157, comma 3, c.p.c. non opera soltanto per la nullità in senso stretto, ma si estende anche all'inammissibilità quando la doglianza investe un errore procedurale imputabile alla stessa parte.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se mira a rimettere in discussione un errore processuale che la parte ricorrente ha contribuito a determinare nel corso del procedimento.
- La questione del corretto rito o della corretta forma di insinuazione al passivo non è scrutinabile a favore della parte che abbia provocato l'assetto processuale contestato.
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