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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40321/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Niko CUTRONA per estinzione del reato di truffa a seguito di remissione della querela. Il ricorrente censurava l'erronea applicazione dell'art. 649-bis c.p., sostenendo che il Tribunale avesse considerato il reato procedibile esclusivamente a querela di parte senza tener conto della recidiva infraquinquennale dell'imputato, la quale, secondo la giurisprudenza (Sezioni Unite Li Trenta), integrerebbe una circostanza aggravante ad "effetto speciale" tale da rendere procedibile d'ufficio il reato.

La decisione

Il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che, sebbene la censura fosse fondata alla luce della giurisprudenza antecedente, la novella normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art. 2) ha modificato l'art. 649-bis c.p. inserendo che le circostanze ad "effetto speciale" sono "diverse dalla recidiva", escludendo quindi la recidiva qualificata dal novero delle circostanze che determinano la procedibilità d'ufficio. Per effetto della nuova disciplina, applicabile per essere più favorevole (lex mitior) al procedimento pendente, la decisione del Tribunale che aveva dichiarato l'estinzione del reato per remissione della querela è conforme a legge. Di conseguenza la Corte ha preso atto dell'estinzione del reato di truffa per remissione della querela e per l'accettazione da parte della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 649-bis cod. pen.

    La disposizione regola la procedibilità per taluni delitti (es. truffa aggravata) se sussistono circostanze aggravanti ad effetto speciale; dopo la novella del d.lgs. 10/10/2022 n.150 la locuzione "ad effetto speciale" è stata limitata espressamente a circostanze diverse dalla recidiva, escludendo la recidiva qualificata dal requisito per la procedibilità d'ufficio.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma che disciplina la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata e reiterata); la giurisprudenza antecedente aveva ritenuto la recidiva qualificata operante come circostanza ad effetto speciale ai fini dell'art. 649-bis, ma la novella normativa ha escluso tale efficacia ai fini della procedibilità.

  • Decreto Legislativo 10/10/2022 n.150 (art. 2)

    "ad effetto speciale" sono inserite le parole "diverse dalla recidiva"

    Ha modificato l'art. 649-bis c.p. escludendo la recidiva qualificata dal novero delle circostanze che comportano procedibilità d'ufficio per i reati menzionati; tale modifica è stata ritenuta più favorevole e applicabile ai procedimenti pendenti.

  • Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020 (Li Trenta)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che, nella formulazione antecedente alla novella, aveva incluso la recidiva qualificata tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale rilevanti per la procedibilità d'ufficio ex art. 649-bis.

  • Sez. 2, n. 10542 del 10/02/2023 (Georgiev)

    Decisione che ha recepito l'effetto della novella normativa, confermando che la recidiva qualificata è neutra ai fini della procedibilità e che la procedibilità d'ufficio permane solo se le circostanze aggravanti ad effetto speciale sono "diverse dalla recidiva".

  • D. Lgs. 10 aprile 2018 n.36

    Intervento che aveva modificato il regime di procedibilità per alcuni delitti (640 e 646 c.p.), contribuendo alla qualificazione della querela come atto di natura mista sostanziale e processuale; la Corte ha ritenuto necessaria l'applicazione della disciplina più favorevole ai procedimenti pendenti anche alla luce delle successive modifiche.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 10/10/2022 n.150 la recidiva qualificata non determina più la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 649-bis c.p.; pertanto, se l'unica causa di procedibilità invocata dal pubblico ministero è la recidiva, la remissione della querela comporta l'interruzione del procedimento (salvo altre cause di procedibilità).
  • Nei procedimenti pendenti va applicata la lex mitior: le modifiche legislative più favorevoli all'imputato sopravvenute durante il processo devono essere annotate e possono rendere inammissibili i mezzi di impugnazione basati su precedenti disposizioni.
  • Occorre distinguere tra le diverse circostanze aggravanti ad effetto speciale: quelle diverse dalla recidiva (es. circostanze indicate dall'art. 61, n.11, quando applicabili) possono ancora determinare procedibilità d'ufficio; bisogna quindi verificare caso per caso la natura concreta dell'aggravante contestata.
  • La qualificazione della querela come atto di natura mista implica che la sua remissione, quando la procedibilità non è d'ufficio, ha efficacia estintiva del reato; il pubblico ministero deve valutare l'interesse a impugnare tenendo conto di eventuali novità normative intervenute.
  • Prima di adottare o sostenere l'azione penale per delitti in cui la procedibilità dipende da circostanze aggravanti, il pubblico ministero deve accertare se tali circostanze rientrano ancora, alla luce della normativa vigente, tra quelle che producono l'effetto speciale di rendere procedibile il reato d'ufficio.

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