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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20288/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Dal testo emerge soltanto che l'unico motivo deduceva violazione di legge in tema di responsabilità e vizio di motivazione con riferimento alle attenuanti generiche, asseritamente respinte, ma poi riferite come riconosciute nel provvedimento richiamato. La Corte, però, non entra nel merito di tali censure perché rileva l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento, in quanto i ricorrenti non avevano dedotto alcuno dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103/2017. In particolare, non era stata allegata la mancanza di volontà dell'imputato, né altri vizi specificamente ricorribili, come il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., il sindacato di legittimità è circoscritto ai soli motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; poiché i ricorrenti avevano articolato censure diverse e non rientranti nel catalogo legale, i ricorsi erano inammissibili. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale opera un controllo di legittimità limitato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono soltanto quelle espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza ulteriore è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non sono ammissibili motivi generici di violazione di legge o vizi motivazionali se non rientrano nei vizi tipizzati dalla norma speciale.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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