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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34145/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza della Corte di appello resa a seguito di concordato in appello sulla pena ex artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p., con riconoscimento della circostanza attenuante del fatto particolarmente tenue e riforma della decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un deficit assoluto di motivazione e la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe argomentato sulla eventuale ricorrenza di cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio. La censura mirava quindi a contestare la mancata verifica delle cause estintive o assolutorie nonostante il concordato sulla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Ha affermato che il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia a parte dei motivi di appello, determina una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado e si estende anche al giudizio di legittimità. Poiché nel caso concreto erano rimaste estranee alla rinuncia solo questioni attinenti alla qualificazione circostanziale e alla pena, e la sanzione concordata non presentava profili di illegalità, la doglianza sull'omessa verifica ex art. 129 c.p.p. è risultata non proponibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello sulla pena, con rinuncia ad alcuni motivi di impugnazione, produce una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice e impedisce di devolvere in cassazione questioni rinunciate, anche se rilevabili d'ufficio.

  • art. 602, comma 1-bis, c.p.p.

    La Corte d'appello può provvedere in camera di consiglio quando le parti concordano sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e, se necessario, sulla pena da irrogare.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato come forma procedurale entro cui le parti possono formulare la richiesta di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La verifica delle cause di proscioglimento non può essere utilmente invocata in cassazione quando la parte abbia rinunciato ai motivi incompatibili con il concordato in appello e la pena concordata non sia illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 86/2024

    Richiamata per il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto particolarmente tenue nel giudizio di appello.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata in tema di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il concordato in appello sulla pena, quando comporta rinuncia a motivi di impugnazione, produce una preclusione processuale che opera non solo davanti al giudice di appello ma anche nel successivo giudizio di cassazione.
  • Sono inammissibili le censure di legittimità relative a questioni devolute alla rinuncia nell'ambito del patteggiamento/cordo sulla pena in appello, anche se tali questioni sarebbero astrattamente rilevabili d'ufficio.
  • La deduzione dell'omessa verifica ex art. 129 c.p.p. non è spendibile per superare gli effetti preclusivi derivanti da un concordato validamente concluso, salvo che la pena concordata presenti profili di illegalità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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