Cassazione Penale, Ordinanza n. 37111/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in tentata estorsione aggravata commessa in Bologna tra il 15 e il 16 luglio 2023. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto in truffa; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p.; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato contenimento della pena nel minimo edittale. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta non integrasse tentata estorsione, che vi fosse stato un risarcimento idoneo a integrare l'attenuante e che la pena fosse eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché si limitavano a riproporre doglianze già esaminate e respinte in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che la qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione era corretta alla luce delle condotte accertate. Quanto all'attenuante del risarcimento del danno, ha condiviso la motivazione di merito sulla insufficienza della somma offerta, in rapporto alla gravità della minaccia e al contesto delle richieste estorsive, ricordando che la valutazione della congruità del risarcimento nei reati plurioffensivi appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente motivata. Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio, pur rilevando una pena di primo grado in astratto eccessiva ma senza poterla aggravare per il divieto di reformatio in peius. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per qualificare il fatto come tentativo di estorsione
richiamato nel titolo di reato contestato per il concorso formale/continuazione, senza autonoma discussione
richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato
base normativa del delitto di estorsione contestato e ritenuto configurabile nella forma tentata
richiamato come aggravante connessa alla fattispecie contestata
invocato dalla difesa come ipotesi alternativa di riqualificazione, ma escluso dalla Corte
attenuante del risarcimento del danno, negata perché la somma offerta è stata ritenuta non congrua
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
base del motivo per violazione di legge dedotto in cassazione
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
base dei motivi per vizio di motivazione dedotti in cassazione
richiamato come criterio di esercizio della discrezionalità giudiziale nella dosimetria della pena
richiamato come parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già formulate in appello e disattese dalla corte di merito, se privi di una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di merito è insindacabile in cassazione quando risulti coerente con la ricostruzione fattuale accertata e logicamente motivata.
- L'attenuante del risarcimento del danno richiede una valutazione di congruità della somma offerta rispetto al danno effettivamente cagionato; nei reati plurioffensivi tale valutazione deve considerare non solo il pregiudizio patrimoniale ma anche quello morale.
- La congruità del risarcimento ai fini dell'art. 62, comma 1, n. 6, c.p. è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in coerenza con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e adeguatamente motivata.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice di appello di aggravare la posizione dell'imputato quando l'impugnazione è soltanto a suo favore, sicché la conferma di una pena ritenuta in astratto sproporzionata può essere giustificata da tale limite processuale.
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