Cassazione Penale, Ordinanza n. 17055/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che entrambi i motivi erano generici e/o basati su un'erronea comprensione della decisione impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo due motivi. Con il primo ha riproposto la richiesta di esercizio dei poteri integrativi istruttori ex art. 507 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto assumere ulteriori prove; la Cassazione rileva però che il motivo non si confronta con la risposta già resa dal giudice di merito e non spiega in modo specifico la necessità dell'integrazione istruttoria. Con il secondo motivo ha lamentato l'intervenuta prescrizione del reato, ma la censura è stata ritenuta fondata su una lettura erronea della sentenza d'appello, la quale aveva correttamente chiarito che, pur applicando il trattamento più favorevole sotto il profilo dell'inquadramento della fattispecie, il termine prescrizionale andava comunque calcolato con riferimento all'ipotesi più grave.
Norme richiamate
Il potere del giudice di disporre prove d'ufficio non può essere invocato in modo generico; chi lo sollecita deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare specificamente la necessità dell'integrazione istruttoria.
art. 175 c.p.
La sentenza richiama, in modo implicito nel ragionamento sulla prescrizione, il principio per cui il termine va determinato secondo la qualificazione giuridica corretta della fattispecie e non sulla base di una lettura erronea della decisione di merito.
Massime di principio
- La richiesta di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. in cassazione non può essere sostenuta con deduzioni meramente assertive o generiche: è necessario spiegare in concreto perché la prova sia decisiva e perché il giudice di merito abbia errato nel negarla.
- La censura sulla prescrizione è inammissibile quando presuppone una lettura distorta della sentenza impugnata; il calcolo del termine estintivo deve essere effettuato sulla base dell'inquadramento giuridico effettivamente operato dal giudice di merito, con riferimento all'ipotesi più grave quando ciò sia imposto dalla struttura della fattispecie.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; la mancata critica puntuale della ratio decidendi determina inammissibilità.
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