Ordinanza n. 764/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, n. 348/2026, reso tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di chiusura dell’esercizio commerciale per dodici giorni, adottata per violazione della disciplina in materia di giochi e tabacchi
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La titolare della ditta individuale ha impugnato dinanzi al TAR Campania la determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che disponeva la chiusura dell’esercizio commerciale per dodici giorni, in applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994, per violazione dell’art. 291-bis del d.P.R. n. 43/1973. Dopo il rigetto, da parte del presidente del TAR, della domanda cautelare monocratica, l’interessata ha proposto appello cautelare al Consiglio di Stato. Il TAR aveva prospettato il difetto di giurisdizione e fissato la trattazione collegiale della domanda cautelare. Nel corso del giudizio d’appello l’Amministrazione ha adottato un provvedimento con cui ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato fino alla decisione di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha confermato l’inammissibilità dell’appello e della domanda cautelare. Ha ritenuto che il decreto cautelare monocratico adottato dal presidente del TAR ai sensi dell’art. 56 c.p.a. sia espressamente qualificato dalla legge come decreto motivato non impugnabile. La preclusione non è superabile in via interpretativa né risulta censurabile sotto il profilo costituzionale, poiché è coerente con la struttura del procedimento cautelare di primo grado, nel quale la tutela monocratica costituisce una fase provvisoria destinata a essere seguita dalla decisione collegiale, mediante ordinanza, che è il provvedimento appellabile. La sospensione amministrativa dell’atto impugnato fino alla decisione di merito non ha modificato l’esito processuale dell’appello contro il decreto monocratico. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
decreto motivato non impugnabile
Il decreto cautelare monocratico previsto dall’art. 56 c.p.a. non è impugnabile; la tutela cautelare di primo grado prosegue con la trattazione collegiale, la cui ordinanza è il provvedimento appellabile.
art. 5, comma 1, l. n. 50/1994
Costituisce la base normativa della misura amministrativa di chiusura dell’esercizio commerciale.
art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973
La violazione di tale disposizione è stata posta dall’Amministrazione a fondamento della chiusura dell’esercizio.
Massime di principio
- Il decreto cautelare monocratico adottato dal presidente del TAR ai sensi dell’art. 56 c.p.a. è espressamente non impugnabile; l’appello cautelare non può essere proposto contro tale decreto.
- La non appellabilità del decreto cautelare monocratico non può essere superata mediante interpretazione estensiva o costituzionalmente orientata quando la disciplina assicura la successiva trattazione collegiale della domanda cautelare in primo grado.
- Nel procedimento cautelare di primo grado, l’eventuale fase monocratica ha natura provvisoria e interinale; il provvedimento direttamente appellabile è l’ordinanza cautelare collegiale, non il precedente decreto presidenziale.
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